Che cosa significa "Intervento (processo esecutivo)"?
È il modo attraverso cui un terzo si insinua in un processo esecutivo azionato da altro creditore, al fine di ottenere soddisfazione su beni del debitore che sono già stati pignorati ma il cui valore di realizzo potrebbe essere sufficiente a soddisfare più creditori. E' un istituto che tende alla realizzazione della par condicio creditorum, principio in base al quale i creditori intervenuti concorrono con il creditore procedente alla ripartizione del ricavato della vendita dei beni pignorati, proporzionalmente al credito di ciascuno.
Possono intervenire i creditori:
- che vantino un credito risultante da titolo esecutivo (in questo caso anche essi possono provocare gli atti esecutivi);
- che al momento del pignoramento avevano conseguito un sequestro sui beni pignorati;
- che al momento del pignoramento avevano sui beni un diritto di pegno o diritto di prelazione risultante da pubblici registri;
- che erano creditori di una somma di denaro risultante da scritture contabili obbligatorie.
L'intervento si effettua con ricorso diretto al giudice dell'esecuzione, che deve essere depositato prima dell'udienza per la vendita o l'assegnazione.
Possono intervenire i creditori:
- che vantino un credito risultante da titolo esecutivo (in questo caso anche essi possono provocare gli atti esecutivi);
- che al momento del pignoramento avevano conseguito un sequestro sui beni pignorati;
- che al momento del pignoramento avevano sui beni un diritto di pegno o diritto di prelazione risultante da pubblici registri;
- che erano creditori di una somma di denaro risultante da scritture contabili obbligatorie.
L'intervento si effettua con ricorso diretto al giudice dell'esecuzione, che deve essere depositato prima dell'udienza per la vendita o l'assegnazione.