(massima n. 1)
Ai fini dell'intervento nel processo esecutivo, l'art. 499, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 28 dicembre 2005, n. 263), laddove prevede che il ricorso "deve contenere l'indicazione del credito e del titolo di esso", impone due oneri di allegazione, consistenti nell'individuazione del diritto di credito dell'interveniente e nella indicazione del documento che, pur non costituendo titolo esecutivo, sia rappresentativo del credito medesimo, mentre non é necessaria, ai fini dell'ammissibilitą dell'intervento, la produzione di tale documento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'intervento del creditore efficace in relazione a tutti i crediti rappresentati da titoli cambiari, anche se alcuni erano prodotti solo in fotocopia e non in originale, perché la procedura era validamente sorretta dal titolo esecutivo prodotto dal creditore esecutante).