(massima n. 1)
Nel procedimento per esecuzione forzata, il creditore intervenuto in difetto di titolo esecutivo, poi formatosi nel corso della procedura, non ha il potere di chiedere che si proceda alla vendita del bene qualora, essendo venuto a mancare il creditore procedente, non abbia rappresentato al giudice dell'esecuzione il mutamento della propria condizione in quella di creditore munito di titolo, consentendo in questo modo di verificare la permanente immanenza di un titolo nella procedura. (In applicazione del principio,la S.C. ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito di rigetto dell'istanza presentata dall'Amministrazione finanziaria che - intervenuta priva di titolo in una procedura esecutiva immobiliare, e senza successivamente rappresentare la sopravvenienza dello stesso, costituito da ruolo esattoriale - aveva chiesto, essendo venuto meno il creditore procedente, la fissazione della vendita, dopo aver proceduto ad iscrivere a ruolo il proprio credito).