Con questa norma il legislatore individua il termine ultimo per l'
intervento tardivo, facendolo coincidere con il momento antecedente alla pronuncia del provvedimento di
distribuzione (costituisce applicazione del principio generale di cui all’
art. 500 del c.p.c.).
Infatti, viene stabilito che i
creditori chirografari che siano intervenuti in ritardo (ossia successivamente all’udienza fissata per l’
autorizzazione alla vendita o all’
assegnazione, ovvero oltre la data del deposito del ricorso ex
art. 529 del c.p.c.), ma prima del provvedimento di distribuzione (dopo tale momento il concorso per intervento non è più possibile perché il processo esecutivo è da ritenersi ormai concluso), possono partecipare unicamente alla distribuzione di quanto rimasto dopo che siano stati soddisfatti i diritti del
creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.
I creditori che hanno un
diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono in ritardo (ma pur sempre prima del provvedimento di distribuzione), concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.
È invece possibile intervenire nel caso di sospensione della distribuzione del ricavato per l'insorgere di contestazioni ex
art. 512 del c.p.c., in quanto la distribuzione non si è ancora definitivamente chiusa.