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Articolo 528 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Intervento tardivo

Dispositivo dell'art. 528 Codice di procedura civile

I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'art. 525, ma prima del provvedimento di distribuzione [541, 542], concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza (1).

I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.

Note

(1) La norma indica quale sia il termine ultimo per l'intervento tardivo che coincide con il momento antecedente alla pronuncia del provvedimento di distribuzione.

Brocardi

Sero venientibus, ossa

Spiegazione dell'art. 528 Codice di procedura civile

Con questa norma il legislatore individua il termine ultimo per l'intervento tardivo, facendolo coincidere con il momento antecedente alla pronuncia del provvedimento di distribuzione (costituisce applicazione del principio generale di cui all’art. 500 del c.p.c.).

Infatti, viene stabilito che i creditori chirografari che siano intervenuti in ritardo (ossia successivamente all’udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita o all’assegnazione, ovvero oltre la data del deposito del ricorso ex art. 529 del c.p.c.), ma prima del provvedimento di distribuzione (dopo tale momento il concorso per intervento non è più possibile perché il processo esecutivo è da ritenersi ormai concluso), possono partecipare unicamente alla distribuzione di quanto rimasto dopo che siano stati soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.

I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono in ritardo (ma pur sempre prima del provvedimento di distribuzione), concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.

È invece possibile intervenire nel caso di sospensione della distribuzione del ricavato per l'insorgere di contestazioni ex art. 512 del c.p.c., in quanto la distribuzione non si è ancora definitivamente chiusa.

Massime relative all'art. 528 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5798/1979

Dalla norma dell'art. 629 c.p.c., la quale prevede la estinzione del processo esecutivo nel caso di rinunzia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si desume che anche questi ultimi ancorché siano intervenuti tardivamente hanno la facoltā di provocare i singoli atti di esecuzione, in quanto non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere della procedura esecutiva per la mancata rinunzia del creditore intervenuto tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa.

Cass. civ. n. 747/1974

Nel processo esecutivo per espropriazione forzata, al creditore intervenuto tardivamente, cioč dopo l'udienza stabilita per la fissazione del tempo e delle modalitā della vendita, č preclusa la possibilitā di dedurre l'avvenuto verificarsi di un evento estintivo anteriore alla detta udienza e, conseguentemente, di eccepire l'estinzione del processo; in particolare, nell'ipotesi di conversione del sequestro conservativo in pignoramento, gli č preclusa la possibilitā di eccepire la estinzione del processo esecutivo per non avere il creditore sequestrante-pignorante compiuto l'attivitā di impulso processuale imposta dall'art. 156 disp. att. c.p.c. nel termine perentorio stabilito nella stessa norma.

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