(massima n. 1)
L'ingiunzione fiscale, che sia stata notificata al contribuente, e che, in difetto di tempestiva opposizione, abbia determinato l'incontestabilitą dell'accertamento del credito tributario, non perde il valore di titolo esecutivo nei confronti dell'erede, a seguito del sopravvenuto decesso del contribuente, ancorché sia venuta meno la sua efficacia di precetto per decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. Peraltro, l'azione esecutiva dell'amministrazione contro l'erede resta soggetta alle disposizioni dell'art. 477 c.p.c., e, quindi, esige una nuova notifica del titolo, e poi, dopo almeno dieci giorni, la notifica del precetto.