(massima n. 1)
A norma dell'art. 477 c.p.c., il titolo esecutivo ha di per sé efficacia nei confronti degli eredi, in conseguenza della accettazione dell'ereditą, mentre resta a carico della parte istante il solo onere della previa notifica del titolo all'erede almeno dieci giorni prima della notifica del precetto, che costituisce un'attivitą esclusivamente processuale, dalla quale decorre il dies a quo per l'ulteriore attivitą procedimentale. Conseguentemente l'opposizione con la quale gli eredi deducono l'omissione della preventiva notificazione del titolo esecutivo riguardante il loro dante causa, prescritta dall'art. 477 c.p.c., integra una opposizione agli atti esecutivi.