(massima n. 1)
L'alternativa tra notificazione separata e notificazione congiunta del titolo in forma esecutiva e del precetto, regolata in via generale dall'art. 479 c.p.c., non opera quando il titolo è costituito da una cambiale, per la quale non è previsto il rilascio in forma esecutiva. In tal caso la legge art. 63 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 e art. 480 c.p.c. prescrive la notifica del solo precetto, che deve però contenere la trascrizione della cambiale. Tuttavia, se il creditore intende rendere efficace il titolo cambiario nei confronti degli eredi del debitore defunto, la notificazione separata diventa, anche per la cambiale, imprescindibile, perché il primo comma dell'art. 477 c.p.c. impone un intervallo minimo di dieci giorni tra la notificazione del titolo e quella del precetto, escludendo così che possano avvenire insieme, e, più ancora, che possa bastare quella del solo precetto contenente la trascrizione della cambiale. Nel caso di notificazione separata, agli eredi del defunto debitore, della cambiale e del precetto, a norma dell'art. 477 c.p.c., è sufficiente, per la notificazione del titolo, la notificazione di un atto contenente la trascrizione della cambiale, corredata della certificazione dell'ufficiale giudiziario di conformità all'originale.