(massima n. 1)
La nullitā del precetto, e del conseguente pignoramento, nei confronti degli eredi del debitore deceduto, per mancato rispetto dell'art. 477, comma 1, c.p.c., č conseguenza di una irregolaritā formale del procedimento seguito dal creditore, per avere egli disatteso un onere imposto a garanzia della legittimitā dell'azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore, e non una condizione di esistenza del diritto ad agire "in executivis", sicché l'opposizione fondata su di essa, riguardando il "quomodo" e non l'"an" dell'esecuzione forzata, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.