(massima n. 1)
In tema di esecuzione per rilascio, nei confronti degli eredi del debitore espropriato, č sufficiente che tra la notifica ai detti eredi del decreto di trasferimento del bene espropriato all'aggiudicatario (titolo esecutivo), anche se non munito nella copia della formula esecutiva, e l'atto di precetto, notificato contemporaneamente ad una seconda copia in forma esecutiva del titolo, siano decorsi non meno dei dieci giorni stabiliti dall'art. 477 primo comma c.p.c.