(massima n. 1)
La prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è quella che dei fatti costitutivi del vantato diritto può trarsi da qualsiasi documento degno di fede quanto all'autenticità, onde una simile prova può anche non avere efficacia probatoria assoluta, quanto all'esistenza e validità dei fatti giuridici che nel documento si trovano asseriti, restando salvo, peraltro, nel giudizio di opposizione, che è di cognizione piena, lo stabilire la completezza o meno della documentazione fornita dal creditore. La comune ricognizione del debito, agli effetti della procedura monitoria e della relativa prova scritta, prescinde dalla necessità di una dichiarazione formale, potendo essa desumersi implicitamente dal contenuto del documento che la contiene ed, in particolare, anche da un'addizione di cifre datata e sottoscritta senza altre aggiunte, la quale ben può rappresentare una ricognizione debitoria.