(massima n. 1)
L'art. 634, secondo comma c.p.c. che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 8, terzo comma del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv. nella L. 20 dicembre 1995, n. 534, prevede che costituiscono prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo le scritture contabili dell'imprenditore anche per i crediti relativi alle prestazioni di servizi, ha carattere innovativo e, dunque, ha efficacia solo per il futuro e non č applicabile ai decreti emanati prima della sua entrata in vigore.