(massima n. 1)
Nessuna preclusione si pone alla possibilitą, per il creditore il quale disponga di una sentenza di condanna «generica» alla prestazione, di utilizzare la sentenza stessa quale atto scritto idoneo (nel concorso con altri elementi documentali aventi valore «specificante» della pretesa consacrata genericamente in essa sentenza), a fondare la prova del credito dal lui vantato, ai fini dell'acquisizione, in sede monitoria, di un titolo giudiziario idoneo all'azione esecutiva.