(massima n. 1)
Al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo in tema di contratti con prestazioni corrispettive, l'istante non č tenuto a fornire la duplice completa dimostrazione dell'esistenza dell'obbligazione di cui invoca il soddisfacimento e dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione propria, cui l'esigibilitā dell'altra sia subordinata, essendo sufficiente la prova del primo degli indicati effetti, cui si accompagni l'offerta di elementi indiziari in ordine al secondo.