(massima n. 1)
Nel procedimento per ingiunzione, la litispendenza sorge, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., nel momento della notificazione del decreto ingiuntivo. Tuttavia, a seguito dell'opposizione, il giudizio si svolge, ai sensi dell'art. 645, con l'osservanza delle norme del procedimento ordinario (anche se i termini di comparizione sono ridotti alla metà), onde per la costituzione in giudizio valgono le forme di cui all'art. 165 c.p.c., riferite alla citazione in opposizione. Da ciò consegue che, se l'opposto muore dopo la notificazione dell'opposizione e prima della costituzione dell'udienza davanti al giudice istruttore, il processo rimane interrotto ipso iure dal momento della morte, ai sensi dell'art. 299 c.p.c.