(massima n. 1)
Gli assegni bancari posti a fondamento di un decreto ingiuntivo, quando siano privi dell'indicazione del luogo di emissione e delle altre indicazioni suppletive, sono ex art. 2 ultimo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, invalidi come tali e valgono unicamente come chirografi, per cui l'azione proposta va qualificata come causale e non cartolare. In tal caso, vertendosi in una ipotesi di cessione del credito qualora il cessionario non abbia notificato al debitore ceduto l'avvenuta cessione (e quest'ultimo, comunque, non ne sia venuto a conoscenza), non si determina lo spostamento del forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. dal domicilio del cedente a quello del nuovo creditore.