(massima n. 1)
La fattura prodotta dall'imprenditore nei confronti del cliente relativa alla fornitura di pezzi di ricambio ha valore, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, solo con riferimento al credito vantato per detta fornitura, non rivestendo efficacia, ai fini della «prova scritta del credito» richiesta ex lege, relativamente a quello per prestazione di servizi. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha precisato che la novella dell'art. 634 secondo comma c.p.c., cosģ come introdotta dalla legge 432/95, nel ritenere idonee le scritture contabili dell'imprenditore anche per i crediti relativi a prestazioni di servizi, contiene una disciplina innovativa, efficace per il futuro e, pertanto, non applicabile ai decreti ingiuntivi emanati, come nel caso di specie, prima della sua entrata in vigore).