(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 102 della legge bancaria 7 marzo 1938, n. 141 il valore probatorio dell'«estratto dei saldaconti» è limitato al procedimento monitorio, esonerando l'istituto di emissione nonché le banche di interesse nazionale e le Casse di risparmio dalle formalità ordinariamente richieste per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento in base a documenti provenienti dallo stesso imprenditore istante; mentre non si estende al susseguente procedimento di opposizione ed in genere agli ordinari giudizi di cognizione (ivi compreso quello introdotto da domanda di insinuazione al passivo fallimentare), nei quali il detto documento — diverso dall'estratto conto vero e proprio la cui efficacia probatoria discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c. ed è, dall'art. 50 della nuova disciplina della materia, dettata dal D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385, richiesta anche agli esposti fini monitori, con conseguente abrogazione della succitata norma di previsione del «saldaconto» — può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice, e solo nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.