(massima n. 1)
Poiché la prova scritta, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, costituisce, di regola, nel giudizio di cognizione successivo all'opposizione dell'ingiunto, un mero indizio, nel caso di contestazione essa deve essere integrata da ulteriori elementi probatori ed il relativo onere incombe sul creditore.