(massima n. 1)
Prova scritta del credito, idonea al rilascio del decreto ingiuntivo, non č soltanto quella costituita da scritture che provengono dal debitore, ma anche quella fornita da scritture provenienti da terzi, quando siano pur esse idonee a dimostrare il diritto fatto valere. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto come prova scritta del credito le bolle di consegna della merce sottoscritte dal socio accomandante di una societā in accomandita semplice, nei confronti di quest'ultima. La Suprema Corte ha confermato la decisione enunciando il principio di cui in massima).