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Articolo 145 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Notificazione alle persone giuridiche

Dispositivo dell'art. 145 Codice di procedura civile

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede (1), mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa (2) ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma (3) , ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 (4).

Note

(1) La norma si riferisce alla sede intesa sia come sede legale, ovvero quella che risulta dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal registro delle persone giuridiche etc., sia come sede effettiva, ovvero il luogo dove l'ente svolge prevalentemente la sua attività e dove si trovano la direzione e gli uffici degli amministratori. Restano escluse eventuali sedi secondarie o di fatto.
(2) Le persone legittimate a ricevere le notificazioni sono il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata, che sono poste sullo stesso piano ai fini della consegna della copia dell'atto. Infatti, l'addetto alla notifica può rivolgersi indifferentemente a uno dei due senza l'obbligo di ricercare prima il rappresentante. In mancanza di tali soggetti ci si può rivolgere, in via sussidiaria, alla persona addetta alla sede, cioè a colei che è legata da un particolare rapporto anche non subordinato o provvisorio, di lavoro. Sul punto inoltre, si ricorda l'orientamento giurisprudenziale precedente alla riforma del 2005 in base al quale la notifica era validamente effettuata nelle mani del portiere dello stabile in cui ha sede la società.
(3) Le notificazioni agli enti privi di personalità devono essere effettuate sempre nel luogo in cui essi svolgono la propria attività in modo continuativo, anche se vi è divergenza tra questo luogo e la sede risultante dall'atto costitutivo. Inoltre, in seguito alla modifica apportata dalla legge n.263/2005, se nell'atto da notificare è indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e risultano la sua residenza, il domicilio o la dimora, la notificazione può essere effettuata a lei personalmente ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c..
(4) Tale articolo è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), nn. 1, 2 e 3, della legge 263/2005.

Spiegazione dell'art. 145 Codice di procedura civile

La sede della società, ed in particolare quella legale (ossia quella risultante dal Registro delle Imprese) è il luogo in cui deve eseguirsi la notificazione nei confronti della stessa.
Solo nel caso in cui vi sia discordanza tra la sede legale e quella effettiva, i terzi potranno considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima, e ciò ex art. 46 del c.c..
Per tali casi è stato soltanto precisato che deve trattarsi di sede effettiva e non di mera filiale, ove l’amministratore non è legittimato a ricevere l’atto notificando.

In particolare, si intende per sede effettiva, valida ai fini di una eventuale notificazione, il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione dell’ente, nonché dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti.
Di contro, qualora non si conosca la sede effettiva di una società, deve ritenersi correttamente eseguita la notifica effettuata presso la sede legale la cui modificazione non sia stata iscritta nel Registro delle imprese ovvero presso il luogo di residenza del legale rappresentante.

L’art. 2 della Legge n. 263 del 28.12.2005, modificando il terzo comma della norma in esame, ha espressamente previsto che, qualora la notificazione non possa essere eseguita secondo le modalità di cui ai primi due commi, la stessa potrà effettuarsi, nei confronti della persona fisica indicata nell’atto che rappresenta l’ente, secondo le modalità di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c., chiarendo la Suprema Corte che, nel caso in cui la notifica di un atto giudiziario nei confronti della persona giuridica avvenga mediante consegna a mani del rappresentante legale o della persona addetta alla ricezione degli atti, la stessa si considera valida ovunque venga reperito il destinatario secondo il disposto dell’art. 138 del c.p.c..

In conformità a tale ultimo disposto normativo è stato chiarito che è da ritenere valida la notifica effettuata alla persona giuridica presso la sua sede avvalendosi del servizio postale (non vi è alcuna norma che lo impedisce), purchè la consegna venga effettuata a persone abilitate a ricevere il piego, precisandosi che, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale (e ciò, appunto, per il divieto di notifica ex artt. 140 e 143 c.p.c.).

In caso di consegna a persona incaricata, non rileva la qualifica che detta persona riveste all’interno dell’ente, né l’ufficiale giudiziario è tenuto a fare alcun accertamento all’interno dell’ente; non è neppure richiesto che la persona qualificatasi come addetta alla sede sia legata alla persona giuridica da un rapporto lavorativo (per contestare la regolarità della notifica occorre che la società destinataria dimostri che la persona che ha ricevuto l’atto, oltre a non essere alle sue dipendenze, non era neppure addetta alla ricezione degli atti per non aver mai ricevuto alcun incarico di questo tipo).

Per quanto concerne le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute ed i comitati, viene qui richiamato il secondo comma dell’art. 19 del c.c., per effetto del quale il luogo in cui deve essere effettuata la notificazione a tali enti è quello presso il quale essi svolgono la loro attività in modo continuativo (per tale ragione non rileva la sede risultante dall’atto costitutivo).
Un’ipotesi particolare ricorre nel caso di notifica da effettuare ad una società di fatto, la quale deve considerarsi validamente effettuata mediante consegna di una copia dell’atto ad uno dei soci di fatto nel suo domicilio.

Occorre precisare che con la riforma operata dall’art. 2 della Legge n. 263/2005, non è più prevista in via alternativa, ma soltanto residuale la possibilità di notificare l’atto destinato ad un ente (società, associazione, fondazione, pur non dotati di personalità giuridica), alla persona che lo rappresenta, secondo le modalità di notificazione disciplinate per le persone fisiche dagli artt. 138,139, 141 c.p.c.
E’ dunque necessario verificare in primo luogo l’esperibilità della notificazione secondo le regole dettate dall’art. 145 c.p.c..
Ove tale notificazione non sia possibile si può ricorrere alla notifica presso il rappresentante legale, indicando nell’atto la persona fisica che rappresenta l’ente.
Qualora non sia possibile neppure in tal modo notificare l’atto, si procede ex art. 140 o 143 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purchè abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente.
Quanto appena detto vale anche per la notifica degli atti tributari; con riferimento ad essi, in particolare, non è stata ritenuta valida la notifica effettuata nei confronti del socio di una società in nome collettivo in luogo diverso dalla sede della società, non potendo considerarsi effettuata a mani proprie, in quanto non avvenuta a mani del legale rappresentante della società.

Dal primo gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo art. 15 comma 3 della Legge fallimentare, il quale prevede una procedura particolare per la notifica del ricorso per fallimento.
Si tratta di una disciplina con carattere esclusivo ed obbligatorio, che esclude l’applicabilità dell’art. 145 c.p.c.
In particolare si stabilisce che l’istanza di fallimento e il decreto di convocazione del debitore debba essere notificati a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, quale risulta dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
Solo nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo PEC non sia possibile o abbia dato esito negativo, alla stessa si potrà provvedere a cura del creditore procedente a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede legale dell’impresa e, in via subordinata, presso la casa comunale della sede iscritta nel registro delle imprese.
In tali casi la notifica non potrà essere effettuata, né in via alternativa né sussidiaria, presso la residenza o il domicilio del legale rappresentante della società debitrice o della persona fisica titolare dell’impresa individuale, ove detti luoghi non coincidano con la sede dell’impresa.

Se il destinatario della notifica è un imprenditore individuale (persona fisica), l’ufficiale giudiziario potrà effettuare la notifica mediante accesso diretto in loco ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c., nonché, se necessario, ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c.

Massime relative all'art. 145 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 10694/2020

La notificazione a persona giuridica eseguita presso la sede legale, poi trasferita in luogo diverso, è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l'attività della società si è svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell'ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all'ente medesimo. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/05/2012).

Cass. civ. n. 30882/2017

In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, c.p.c., nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.

Cass. civ. n. 21699/2017

In tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l'art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, l’onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative.

Cass. civ. n. 13954/2017

Ai fini della regolarità della notificazione di atti ad una persona giuridica, ex art. 145 c.p.c., qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona all’interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove l’ente, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio.

Cass. civ. n. 2232/2017

In tema di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi 1 e 2, c.p.c. consente l'utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale.

Cass. civ. n. 1248/2017

In tema di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., l'art. 46 c.c., ai sensi del quale, ove la sede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede anche quest'ultima, con conseguente validità della notifica ivi eseguita invece che presso la prima, vale a condizione che sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio.

Cass. civ. n. 14230/2015

In tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. (sia nell'attuale formulazione, sia nel testo anteriore, applicabile "ratione temporis"), non è il plico, ma l'atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico.

Cass. civ. n. 26522/2014

È valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, né alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed un incaricato in sicura relazione con la stessa.

Cass. civ. n. 6559/2014

In tema di notifiche alle persone giuridiche, l'art. 46 cod. civ. - che stabilisce che i terzi "possono" considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva - va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148, secondo comma, cod. proc. civ. (che presuppongono, a loro volta, l'obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e il disposto di cui all'art. 145 cod. proc. civ., che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest'ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonché, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall'art. 2193, primo comma, cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto la nullità della notifica ex art. 143 cod. proc. civ. in quanto inizialmente tentata presso la sede legale di una società e non anche presso la sede effettiva, ben conosciuta dal notificante, avendovi egli provveduto alla notificazione di precedenti atti processuali).

Cass. civ. n. 6345/2013

In tema di notificazioni ad una persona giuridica ed alla stregua dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto (nella specie, un ricorso per la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, nei luoghi e con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. Ove, peraltro, la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire.

Cass. civ. n. 21817/2012

Quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove, e recatosi presso la sede effettiva, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum", che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione.

Cass. civ. n. 19457/2012

L'iscrizione nel registro delle imprese di un institore o P.G. di una società a responsabilità limitata non comporta la cessazione della legittimazione processuale dell'amministratore unico e legale rappresentante della società iscritto nel medesimo registro, ma consente al creditore di notificare l'atto a una qualsiasi delle persone fisiche che rappresentino l'ente.

La notificazione alla società, che non sia possibile eseguire presso la sede sociale, né presso il legale rappresentante nelle forme degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., può effettuarsi presso quest'ultimo nella forma dell'art. 143 c.p.c., anche se la società abbia un procuratore institorio, atteso che l'art. 145, ultimo comma, c.p.c., come sostituito dalla legge n. 263 del 2005, richiama l'art. 143 esclusivamente per la forma della notifica col rito degli irreperibili, non anche per le condizioni di applicazione alle quali il medesimo rito è subordinato e che sono autonomamente dettate dall'art. 145, il quale non richiede, a differenza dell'art. 143, che non esista il procuratore previsto nell'art. 77 c.p.c..

Cass. civ. n. 16245/2012

La notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche privi di personalità giuridica (nella specie, una società in nome collettivo) deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione (essendo questa senz'altro opponibile ai terzi) ovvero nella sede effettiva dell'impresa, atteso che anche per tali società, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.

Cass. civ. n. 12864/2012

Per la validità della notificazione a persona giuridica, secondo le previsioni dell'art. 145 cod. proc. civ., non è sufficiente che copia dell'atto sia consegnata a persona qualificatasi come "incaricata della ricezione", essendo necessario l'ulteriore requisito del rinvenimento di tale incaricato presso la sede del destinatario, che non ricorre quando la persona venga trovata in un appartamento diverso da quello in cui è ubicato l'ente, ancorché nel medesimo stabile.

Cass. civ. n. 18762/2011

È valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purchè mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale; l'art. 145 c.p.c., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, che aveva ritenuto nulla la notificazione dell'avviso dell'udienza della fase prefallimentare effettuata alla società debitrice a mezzo dell'ufficiale postale, il quale, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della società, aveva provveduto al suo deposito presso l'ufficio postale ed all'avviso relativo con lettera raccomandata).

Cass. civ. n. 9897/2010

A norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 c.p.c. (quest'ultimo nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 263), la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate dall'ultima norma citata, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, ed il richiamo all'art. 139 citato opera soltanto per l'eventualità che l'atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l'ente; in tal caso, verificandosi la mancanza suddetta e divenendo conseguentemente effettuabile la notificazione a tale rappresentante, la consegna può essere eseguita al portiere dello stabile ove il rappresentante ha la sua residenza, quando non sia stato possibile provvedervi in alcuno degli altri modi previsti per la notificazione alle persone fisiche.

Cass. civ. n. 27112/2009

Il principio di cui all'art. 145, secondo comma, c.p.c. - nel testo antecedente alla modifica operata con l'art. 2 della L. n. 263 del 2005, inapplicabile "ratione temporis" -, secondo il quale le notifiche alle società non aventi personalità giuridica si eseguono, innanzitutto, nella sede, indicata dall'art. 19, secondo comma, c.c., ove la società svolga attività continuativa, non può operare nel caso in cui la società si sia sciolta e sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca anteriore alla data di notifica, non essendo più possibile, in tale ipotesi, individuare quale fosse la sede dell'attività continuativa e dovendosi, per contro, ritenere l'esito negativo della notifica presso l'indirizzo precedente lo scioglimento. Ne consegue che, nel caso anzidetto, può farsi ricorso direttamente alle forme sussidiarie di notifica previste dall'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c.

Cass. civ. n. 12039/2009

Ai fini della notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, l'erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non dà luogo a nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., tranne che non vi sia incertezza sull'individuazione dell'ente destinatario dell'atto da notificare, non prevedendo l'art. 145 c.p.c. la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell'ente.

Cass. civ. n. 10307/2009

La disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare ugualmente quest'ultima come sede della persona giuridica, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'articolo 145 c.p.c. Tale principio, che trova applicazione anche per le associazioni non riconosciute, comporta che, ai fini della regolarità della notificazione degli atti, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica o alla associazione non riconosciuta da un rapporto che pur non essendo di prestazione lavorativa, risulti dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza.

Cass. civ. n. 9447/2009

In tema di notificazione alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, primo comma, c.p.c. - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall'art. 143 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza nella quale non era stata ravvisata la nullità della notificazione della domanda giudiziale effettuata nei confronti di una s.a.s. malgrado si fosse proceduto, dopo l'esito negativo della notifica presso la sede della società, direttamente alla notificazione alla società ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza prima tentare la notificazione al legale rappresentante della società stessa, del quale erano note le generalità).

Cass. civ. n. 6021/2009

In tema di notificazione alle persone giuridiche, è valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica, dovendosi ritenere, ai fini della equiparazione (ai sensi dell'art. 46 cod. civ.) con la sede legale di fronte ai terzi, ivi compresi i dipendenti, che la sede effettiva sia il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, che aveva riscontrato i connotati della sede effettiva della società datrice di lavoro - la cui sede legale era presso lo studio di un professionista - nel luogo in cui esercitava la propria attività di pizzeria, il quale era indicato nei prospetti paga consegnati alla lavoratrice, nonché nella stessa corrispondenza intercorsa con il difensore, rilevando altresì, che ivi erano stati ricevuti atti da persona qualificatasi all'ufficiale giudiziario come incaricata della ricezione).

Cass. civ. n. 19468/2007

In virtù del principio di immedesimazione organica, la notifica di un atto giudiziario nei confronti delle persone giuridiche può avvenire mediante consegna a mani del rappresentante legale, o della persona addetta alla ricezione degli atti, in applicazione del disposto di cui all'art. 138 c.p.c., in forza del quale la consegna a mani proprie si considera valida ovunque sia stato reperito il destinatario, tenuto conto, del resto, che una siffatta interpretazione trova conforto nella vigente formulazione (sebbene inapplicabile ratione temporis nel caso di specie) dell'art. 145 c.p.c. (come modificato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) che si ispira proprio alla ratio del principio immedesimazione organica là dove prevede, appunto, che la notificazione «può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale» Ne consegue che l'anzidetta modalità di notificazione trova applicazione anche rispetto alla citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, giacché l'art. 392, comma secondo, c.p.c., stabilisce che tale atto va notificato «personalmente a norma degli artt. 137 e ss.» c.p.c.

Cass. civ. n. 16102/2007

La parte che chiede la notifica di atti ad una persona giuridica ha l'onere d'indicarne la denominazione e la sede (quali risultano dall'atto costitutivo e dallo statuto), in modo da consentire senza incertezza l'identificazione dell'ente destinatario della notifica, ma non è tenuta anche ad indicare, nè ad accertare preventivamente, la persona fisica che, in luogo del rappresentante legale, sia incaricata di ricevere la notifica stessa. Tale compito è di spettanza dell'ufficiale giudiziario, il quale, peraltro, legittimamente, e senza bisogno di specifiche investigazioni, può presumere, avuto anche riguardo alle concrete circostanze di fatto, che il soggetto rinvenuto nella sede legale dell'ente, dichiaratosi dipendente, sia tra i soggetti indicati dall'art. 145 c.p.c. come abilitati a ricevere la notificazione. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato invalida la notifica di un avviso di accertamento notificato presso la sede della società ad un soggetto con qualifica di magazziniere che, però, si era qualificato all'ufficiale notificatore come «impiegato»).

Cass. civ. n. 1711/2007

Nel caso in cui il legale rappresentante di una società abbia, nella qualità, eletto domicilio in relazione ad un determinato processo, le notificazioni devono essere effettuate presso il domicilio eletto, non già presso la sede legale della società, e trova altresì applicazione l'art. 139 c.p.c., nel senso che, ove il domiciliatario non sia rinvenuto nella casa o nell'ufficio indicati nella elezione di domicilio, l'ufficiale giudiziario può consegnare la copia dell'atto a persona addetta alla casa o all'ufficio e, in mancanza, al portiere.

Cass. civ. n. 17064/2006

L'accertamento compiuto dall'ufficiale giudiziario riguardo all'attuale inesistenza, all'indirizzo indicato, della sede legale della società destinataria della notificazione è assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., e può pertanto essere contestato solo mediante querela di falso.

Cass. civ. n. 7773/2006

In tema di notificazione ad una persona giuridica, la mancata indicazione, nell'atto da notificare, della persona fisica titolare del potere di rappresentanza dell'ente comporta la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 140 c.p.c., sulla base del solo presupposto della impossibilità di notificare l'atto presso la sede dell'ente.

Cass. civ. n. 26044/2005

In tema di notificazione di atti giudiziari a società cancellata dal registro delle imprese, pur dovendosi procedere al preventivo tentativo di notifica dell'atto presso la sede legale della società stessa, in applicazione della regola generale di cui all'art. 145 c.p.c., l'eventuale irregolarità della notificazione per essere stata eseguita a mani del già legale rappresentante della società medesima è da intendersi sanata dalla circostanza che l'atto abbia raggiunto ugualmente il suo scopo proprio per essere stato il piego consegnato direttamente a mani di detto legale rappresentante della società al momento della sua cancellazione dal registro delle imprese.

Cass. civ. n. 12460/2004

Essendo il condominio un ente sfornito di personalità e autonomia patrimoniale che agisce, in campo sostanziale e processuale, attraverso l'amministratore, tecnico ex art. 46 c.c. — le notificazioni vanno effettuate all'amministratore presso il suo domicilio privato ovvero presso lo stabile condominiale, purché esistano locali destinati specificamente allo svolgimento e all'organizzazione dell'attività condominiale; qualora dalla relazione di notifica risulti che il destinatario abbia rifiutato l'atto negando la qualità di amministratore del condominio, deve ritenersi affetta da nullità la relativa notificazione, a meno che il condominio non si costituisca in giudizio o, in caso di mancata costituzione, l'attore non dimostri, ove questa già non risulti aliunde, ovvero non sia pacifica, la sussistenza in capo al soggetto che ha rifiutato l'atto dei poteri rappresentativi del condominio. Ne consegue che, nel caso di rifiuto motivato dall'assenza di poteri rappresentativi, non solo non opera la presunzione legale di avvenuta notifica di cui all'art. 138 c.p.c. ma non potrà procedersi alla notifica neppure ai sensi dell'art. 140 c.p.c., atteso che, nel primo caso, l'effetto previsto dalla norma si verifica solo ove il rifiuto provenga dal soggetto che si identifichi inequivocamente come destinatario dell'atto e, nel secondo caso, la notifica ex art. 140 c.p.c. è possibile solo ove il rifiuto provenga da soggetti che siano col destinatario nella relazione prevista dall'art. 139 c.p.c.

Cass. civ. n. 6761/2004

In tema di notifica a società, il passaggio dalla notifica presso la sede della società ovvero, ove ciò non sia possibile, presso il domicilio del suo amministratore alla notifica prevista dall'art. 143 c.p.c. presuppone che la società ed il suo amministratore non siano reperibili rispettivamente presso la sede risultante dal registro delle imprese e presso il domicilio anagrafico. La sussistenza del predetto presupposto di irreperibilità può ricorrere anche in una situazione nella quale nel corso del giudizio si accerti che la società ed il suo amministratore siano stati in concreto rintracciati in altre precedenti e successive occasioni rispettivamente presso la sede risultante dal registro delle imprese e presso la residenza anagrafica; ciò, tuttavia, richiede che l'ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche e chiesto informazioni in modo adeguato, così da consentire di presumere che i diversi esiti di altre notificazioni siano riconducibili non ad una doverosa e diligente attività di ricerca dei destinatari, ma a circostanze fortunate non sempre ripetibili; inoltre è necessario che, come previsto dall'art. 148 c.p.c., di detta attività si dia atto specificamente nella relazione di notifica.

Cass. civ. n. 10134/2002

In materia di notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede, non si richiede che il consegnatario sia espressamente incaricato di ricevere gli atti, essendo sufficiente che si trovi nel luogo ove avviene la notifica non occasionalmente, ma in virtù di un suo particolare rapporto (di lavoro o di altro tipo) con l'ente destinatario, in modo da far ragionevolmente ritenere che l'atto sarà consegnato al destinatario stesso.

Cass. civ. n. 9504/2002

La fusione per incorporazione di una società per azioni in altra Spa determina l'estinzione dell'ente incorporato ed il subingresso in giudizio, a seguito di riassunzione o costituzione volontaria, della società incorporante, con la conseguenza che l'eventuale riassunzione del processo deve necessariamente contenere la vocatio in ius della società incorporante ed essere a questa notificata, mentre la notifica effettuata alla società estinta — sia pur eseguita presso il domicilio del procuratore che, rivestendo tale qualità per l'incorporata, la rivesta altresì per l'incorporante — deve ritenersi del tutto inesistente (e non soltanto nulla) per inesistenza del soggetto notificando.

Cass. civ. n. 904/2001

La disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima vale anche in tema di notificazione con conseguente applicazione dell'art. 145 c.p.c. Pertanto ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale, risulti in alcune delle predette sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere suo dipendente, non era addetta neppure alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.

Cass. civ. n. 718/2001

Qualora la notificazione di un atto sia avvenuta presso la sede di un'associazione non riconosciuta a mani di persona ivi rinvenuta che abbia dichiarato all'ufficiale giudiziario di essere addetta alla ricezione degli atti, deve presumersi la regolarità della notificazione, incombendo alla parte destinataria la prova dell'insussistenza di qualsiasi rapporto tra esso notificando ed il consegnatario dell'atto che renda l'avvenuta notificazione illegittima.

Cass. civ. n. 10243/2000

In tema di notificazioni alle persone giuridiche, deve intendersi per “sede effettiva” il luogo in cui abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente, e dove operino i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente stesso. (Fattispecie in tema di filiali o succursali di un istituto bancario, ritenute prive di personalità giuridica dal giudice di merito, con pronuncia confermata dalla S.C.).

Cass. civ. n. 8402/2000

Le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica (nella specie società in nome collettivo) si eseguono ai sensi dell'art. 145, comma secondo c.p.c. nella sede indicata dall'art. 19, comma secondo dello stesso codice, ove esse svolgono attività continuativa, mediante consegna dell'atto di rappresentante della società o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, mentre le forme sussidiarie di notificazione previste dall'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c. sono applicabili solo quando la notificazione sia stata tentata senza successo nella sede predetta, la cui individuazione in caso di contestazione, è riservata al giudice di merito e quindi non è censurabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 976/2000

Il condominio di edifici, che non è una persona giuridica, ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta.

Cass. civ. n. 850/1999

La notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è valida perché ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d'altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa.

Cass. civ. n. 716/1999

Il principio secondo il quale, in tema di società di capitali, la notifica di un atto, ove non possibile nelle forme dell'art. 145, primo e terzo comma c.p.c., deve effettuarsi nelle forme dell'art. 140 c.p.c., presso quella che è la sede legale, trova applicazione anche in tema di società di persone (nella specie, una società in nome collettivo) con l'unica particolarità per cui, in questo caso, la sede rilevante ai fini della notifica si rende quella di cui all'art. 19, comma secondo, c.p.c. Da ciò consegue che, ove essa sede sia nota e non sia stato possibile effettuare la notifica nelle forme di cui all'art. 145 c.p.c., l'atto dovrà essere notificato a norma dell'art. 140 c.p.c. presso detta sede della società per quanto non dotata di personalità giuridica.

Cass. civ. n. 11004/1998

La disposizione dell'art. 46, secondo comma, c.c. secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale pure ai fini delle notificazioni. Ne consegue che anche in riferimento alla sede effettiva trova applicazione l'art. 145 c.p.c. Qualora, tuttavia, non sia possibile procedere in base a tale disposizione, per assenza di una persona espressamente incaricata o obbligata a ricevere l'atto, la notificazione deve essere eseguita presso la sede legale con le modalità contemplate dall'art. 140 c.p.c. (In base a questo principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio perché presso la sede effettiva la portiera dello stabile — che non era stata espressamente incaricata di ricevere la notificazione — aveva opposto il proprio rifiuto il quale, nel caso di specie, non poteva essere equiparato ad avvenuta notificazione ai sensi degli artt. 139 e 141 c.p.c.).

Cass. civ. n. 5304/1998

Qualora la notifica di un atto ad una persona giuridica sia stata eseguita a mani di persona solo occasionalmente presente nella sede dell'ente e, come tale, non legittimata a ricevere l'atto per conto e nell'interesse del destinatario, incombe a quest'ultimo la prova dell'inesistenza di un qualsiasi rapporto tra esso notificando e il consegnatario dell'atto.

Cass. civ. n. 2932/1996

Qualora nella relata di notifica ad una società semplice, ex art. 145, secondo comma, c.p.c., non andata a buon fine, venga indicato il nome e l'indirizzo di persone alle quali potrebbe farsi la notifica ex art. 145, terzo comma — che prevede la possibilità di notificare l'atto alle società senza personalità giuridica attraverso la consegna alla persona fisica che rappresenta la società nei luoghi menzionati negli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. — non può validamente farsi luogo alla notifica ex art. 143 c.p.c., senza prima aver tentato anche tale notificazione. (Nella specie, in sede di notifica ad una società semplice non andata a buon fine, vi era stata l'indicazione di soggetti che, per essere possibili acquirenti di quote sociali, potevano, ex art. 2257 c.c., essere investiti di poteri rappresentativi della società).

Cass. civ. n. 2288/1996

Le notificazioni agli enti sforniti di personalità giuridica (società di persone, associazioni di fatto, comitati), sono validamente eseguite nel luogo in cui tali enti effettivamente operano in via continuativa, alla stregua del disposto dell'art. 145, comma secondo, c.p.c., il quale richiama l'art. 19, comma secondo, che a detto luogo, fa riferimento ai fini della competenza territoriale. La concreta identificazione di detto luogo è desumibile dalla relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario o, nelle notificazioni a mezzo del servizio postale, dalle attestazioni dell'agente che provvede al recapito, contenute nell'avviso di ricevimento, dovendo la relazione o l'avviso essere considerati idonei a far fede fino a prova contraria in ordine alla indicazione di un determinato luogo come sede del notificando.

Cass. civ. n. 12215/1995

Le notificazioni degli atti agli enti pubblici per i quali non operi la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato devono effettuarsi, a norma dell'art. 145 c.p.c., presso la sede legale. Pertanto, è nulla la notifica di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Usl n. 58 di Palermo effettuata presso l'ufficio delle gestioni stralcio, trattandosi di ufficio distaccato e periferico, privo di autonomia e soggettività distinte, a nulla rilevando che gli organi preposti a detto ufficio siano muniti del potere di rappresentanza processuale nei limiti delle loro attribuzioni.

Cass. civ. n. 239/1994

In tema di notificazione a società di capitali, la circostanza che la sede legale non risulti coincidere con la sede effettiva comporta — ove quest'ultima sia ignota e non sia possibile procedere nei confronti del legale rappresentante, come previsto dal terzo comma dell'art. 145 c.p.c. — che la notificazione deve essere effettuata presso la medesima sede legale con le modalità contemplate dall'art. 140 c.p.c. per l'irreperibilità delle persone legittimate a ricevere l'atto, mentre resta precluso il ricorso alle forme di cui all'art. 143 c.p.c., relative all'ipotesi di dimora, residenza e domicilio sconosciuti, difettandone i presupposti, dato il sistema di pubblicità di detta sede legale. L'inosservanza di tale principio, con l'effettuazione della notificazione ai sensi dell'art. 143, determina l'inesistenza, e non la mera nullità, della stessa, per radicale difformità rispetto al modello di legge, e, qualora si tratti di notificazione di atto d'impugnazione, ne implica l'inammissibilità, non trovando applicazione l'art. 291 del codice di rito.

Cass. civ. n. 12004/1993

Ai fini dell'ammissibilità della notifica di un atto ad una persona giuridica o ad un ente privo di personalità giuridica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. occorre distinguere a seconda che nell'atto sia o meno indicata la persona fisica che rappresenta l'ente. Ove tale indicazione vi sia, si può procedere alla notifica secondo la norma suindicata quando non solo non sia possibile la notificazione ai sensi dell'art. 145, primo o secondo comma, c.p.c., ma si accerti anche l'impossibilità di notifica dell'atto in mani proprie o nella residenza o nella dimora o nel domicilio o presso il domiciliatario del rappresentante dell'ente, sempre che il rappresentante abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente, poiché in caso di identico indirizzo è sufficiente constatare la mancanza di soggetti legittimati a ricevere l'atto presso la sede dell'ente. Quando invece tale persona non sia indicata nell'atto, l'impossibilità della notificazione nella sede dell'ente legittima senz'altro il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 c.p.c.

Cass. civ. n. 1528/1992

Nel caso in cui una società sia estinta a seguito di incorporazione in altra società e l'atto di fusione sia stato iscritto nel registro delle imprese a mente dell'art. 2504 c.c., è nulla la notificazione della citazione alla società incorporata effettuata, dopo l'iscrizione, nel luogo ove aveva sede prima dell'incorporazione, oltre che per l'inesistenza del destinatario della notifica, per essere venuta meno la sede della società incorporata, sicché non può trovare applicazione il disposto dell'art. 145 c.p.c., che subordina la validità della notifica alle persone giuridiche alla consegna dell'atto nella loro sede.

Cass. civ. n. 3107/1990

La notificazione alle società prive di personalità giuridica può eseguirsi nelle forme previste per quella alle persone fisiche, a norma del terzo comma dell'art. 145 c.p.c., solo quando non siano utilizzabili le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo e sempre che nell'atto sia indicata la persona del rappresentante (la irreperibilità del quale legittima, in tal caso, anche il ricorso al rito ex art. 143 c.p.c.) e, quindi, in via meramente sussidiaria. Ne consegue che l'adozione di dette forme in via immediata, senza cioè il previo esperimento di quelle previste come principali dal cit. secondo comma dell'art. 145 comporta nullità dell'eseguita notificazione.

Cass. civ. n. 3814/1986

Quando dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulta che la notificazione di un atto è stata eseguita all'imprenditore commerciale presso la sua sede, mediante consegna a un soggetto in essa rinvenuto, deve presumersi che il medesimo sia incaricato alla ricezione degli atti diretti all'imprenditore. Conseguentemente, per superare la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a tale soggetto che lo ha accettato nella indicata qualità, occorre provare che il consegnatario, oltre a non essere un dipendente dell'imprenditore non è neanche addetto alla sede dell'impresa non avendo ricevuto alcun incarico.

Cass. civ. n. 2506/1985

Al fine della validità della notificazione a una persona giuridica, che sia stata effettuata, come prescritto dall'art. 145, primo comma, c.p.c. (in relazione all'art. 46 c.c.), presso la sede legale o la sede effettiva, l'indagine sulla individuazione del consegnatario dell'atto come soggetto compreso fra quelli all'uopo abilitati dalla citata norma può essere condotta anche in base a presunzioni semplici, specie se connesse alla obiettiva circostanza del rinvenimento di detto consegnatario nella sede sociale. Qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che la notifica sia stata fatta ad una società nella sede sociale, mediante consegna ad una persona che si trovava nei locali della sede stessa è da presumere che detta persona era addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, mentre la società, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a persona trovata nella sua sede sociale e che abbia accettato l'atto medesimo, ha l'onere di provare che il consegnatario, oltre a non essere suo dipendente, non era neppure persona addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.

Cass. civ. n. 1677/1985

Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, primo comma, c.p.c.), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto, che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. La prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli atti per la persona giuridica destinataria, dev'essere fornita da quest'ultima ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa l'accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità.

Cass. civ. n. 3055/1983

La notificazione di un atto ad una persona giuridica, di cui nell'atto non sia indicata la persona fisica munita di potere rappresentativo, può essere validamente eseguita unicamente nei riguardi dei soggetti legittimati in base all'art. 145, primo comma, c.p.c., ossia del legale rappresentante, o di persona incaricata di ricevere le notificazioni o di persona addetta alla sede. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto invalida la notificazione di un accertamento tributario nei confronti di una società per azioni, della quale non era indicato il rappresentante legale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona qualificata «moglie»).

Cass. civ. n. 4691/1981

La notificazione a società munita di personalità giuridica, mediante consegna di copia dell'atto ad «impiegato» rinvenuto nella sede sociale, e previo riscontro dell'assenza del legale rappresentante, deve presumersi legittima, fino a prova contraria, in conformità del disposto dell'art. 145, primo comma, c.p.c., anche per quanto riguarda il presupposto del mancato rinvenimento di altra persona specificamente incaricata di ricevere le notificazioni, nonché la qualità del consegnatario di addetto alla sede sociale.

Cass. civ. n. 2180/1981

Al fine di negare la validità della notificazione a persona giuridica, eseguita con consegna di copia dell'atto a mani di soggetto rinvenuto presso la sede di detta destinataria e qualificatosi come «impiegato» della medesima, non è sufficiente la prova della inesistenza di un rapporto di dipendenza con detto consegnatario, ma occorre altresì dedurre e dimostrare la mancanza di altri rapporti giuridici idonei a conferire al consegnatario stesso la qualità di «addetto alla sede», secondo la previsione dell'art. 145 c.p.c.

Cass. civ. n. 1834/1979

La presunzione che il dipendente, che nella sede della società riceve la consegna di un atto ad essa notificato, è addetto alla ricezione degli atti diretti alla società, trova applicazione anche nell'ipotesi di notificazione alla società nella sede effettiva, attesa la sua equiparazione a quella legale. (Nella specie l'atto era stato consegnato ad un dipendente della società, addetto alla sala macchine, il quale si trovava provvisoriamente negli uffici della società).

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Consulenze legali
relative all'articolo 145 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Rosa G. chiede
mercoledì 08/01/2020 - Sicilia
“Buonasera,
A settembre 2019 la mia società ha avuto iscritto un pignoramento per compiuta giacenza. Vi spiego cosa è successo.
L'atto è indirizzato ad un S.r.l. senza citare nessun legale rappresentante a norme dell'art. 138 c.p.c e ss.
L'agente postale ha effettuato la notifica, in luogo diverso dall'intestatario dell'atto di pignoramento (a suo dire presso la casa del legale rappresentante), lasciando avviso di giacenza all'interno della cassetta così come dichiarato nel MOD. 23 L A.G. e nel Mod. 28 Aut (distinta per portalettere)
C'è di più. Dal MOD. 23 L A.G. recupero il numero della raccomandata C.A.D. (Mod. 26) per risalire al tracking e scopro che viene notificata ben 6 giorni dopo dalla notifica dell'A.G..
Ebbene, al 10° giorno l'atto va in compiuta giacenza per mancato ritiro.
E' palese che l'agente postale non ha effettuato la notifica correttamente e in luogo non idoneo
Per confermare la tesi che l'agente postale non ha effettuato la notifica nel luogo deputato ha dichiarato nel MOD. 23 L C.A.D. che ha imbucato l'avviso di deposito nella cassetta. Il punto sta che la Società in questione non ha una buca delle lettere né presso lo stabilimento di produzione né presso la sede legale. Detta Società non ha mai ricevuto la sua corrispondenza presso i suoi locali.
In sintesi, l'agente postale ha effettuato la notifica dell'atto di pignoramento indirizzato all'S.r.l. e non al legale rappresentante presso l'abitazione di quest'ultimo pur non trovando lo steso nessuna traccia dell'Avviso di giacenza né del C.A.D. In più, ha dichiarato falsamente che ha imbucato nella cassetta dell'S.r.l. l'avviso di giacenza e il C.A.D. non avendo quest'ultima una cassetta delle lettere. Oltre a questo non ha seguito alla lettera la procedura di notifica perché poteva benissimo affiggere l'avviso di giacenza, se fossé venuta sul luogo (SIC!), al cancello dello stabilimento sia per l'A.G. che per il C.A.D. Tralasciando che è palesemente illecito notificare la comunicazione di avvenuto deposito ben 6 giorni dopo la notifica dell'A.G. sapendo della scadenza del termine dei 10 giorni.

In sintesi chiedo la vostra consulenza su:
1) Falsa dichiarazione nei MOD. 23 L A.G. e MOD. 23 L C.A.D. e nella distinta del portalettere per avvisi di giacenza e deposito imbucati in imprecisata cassetta postale
2) Notifica C.A.D., sempre imbucandolo in cassetta, ben 6 giorni dopo la notifica dell'A.G. e notifica in luogo diverso dell'intestatario dell'atto
3) Errata procedura notifica A.G. e C.A.D. in caso di mancanza di cassetta postale (affissione avviso al cancello)
4) Consigli su come procedere in giudizio.”
Consulenza legale i 16/01/2020
In risposta alle domande contenute nel quesito si osserva quanto segue.
La dichiarazione del postino “delegato” dall’ufficiale giudiziario ha la validità ed efficacia di quella di un pubblico ufficiale.
Come ha infatti ribadito la Suprema Corte con sentenza n.2486 del 01.02.2018Nella notificazione a mezzo del servizio postale l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale, in forza del disposto della L. n. 890 del 1982, art. 1,gode della stessa fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l’atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa delle proprie generalità.“Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale – ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8 – occorre la produzione dell’avviso di ricevimento nonchè, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l’ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l’ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell’incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3. Pertanto, la notificazione si ha per perfezionata a tale data (purchè anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD) e ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente l’attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell’agente postale, con l’indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro”.

Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall’agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta”.

Dunque, in risposta alla prima domanda contenuta nel quesito, possiamo affermare che la “falsa dichiarazione nei MOD. 23 L A.G. e MOD. 23 L C.A.D. e nella distinta del portalettere per avvisi di giacenza e deposito imbucati in imprecisata cassetta postale” costituisce una falsità ideologica e può quindi integrare il reato di cui all’art. 479 c.p.
Sul punto, la Cassazione con sentenza n.3714/2013 ha sottolineato che:“in tema di notificazioni, la falsità delle modalità e del contenuto della relata eseguita dall'ufficiale giudiziario, può essere provata solo dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all'art. 479 cod. pen., restando sottratte alla libera valutazione “ .

Con riguardo alla seconda domanda si osserva quanto segue.

Come è noto, l’agente postale invia la CAD in seguito al mancato recapito dell’atto giudiziario la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale; quindi, il plico viene depositato presso l’ufficio postale ove l’interessato potrà ritirarlo.
In base al primo comma dell’art.8 L.890/1982se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario.”
Come si evince dalla lettura della norma, il legislatore non ha previsto la sanzione della nullità in caso di mancato rispetto del termine.
Si tratta dunque di un termine non perentorio.
Riteniamo quindi che il deposito dopo sei giorni non costituisca motivo di invalidità e/o inefficacia della notifica.

Quanto alla circostanza della notifica in luogo diverso di quello del destinatario si osserva quanto segue.
L’art. 145 c.p.c. prevede espressamente che “la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che:“In tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. (sia nell'attuale formulazione, sia nel testo anteriore, applicabile "ratione temporis"), non è il plico, ma l'atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico. “ (Cass.14230/2015).
Dalla lettura del quesito, emerge che tale indicazione nell’atto manchi.
Si avrebbe pertanto una notifica nulla ma non inesistente. Dunque, come risulta da giurisprudenza costante (Cfr. Cass. n. 23593 del 2019) il raggiungimento dello scopo sana l’eventuale nullità della notifica.
Sul punto le Sezioni Unite con la sentenza n. 14916 del 2016, hanno evidenziato che l’inesistenza della notificazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui “venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”.

Quanto alla terza domanda contenuta nel quesito, riteniamo che non si possa parlare di una “errata procedura nella notifica” in relazione alla mancanza di una cassetta postale.
Ciò è stato ribadito anche dalla Suprema Corte con la sentenza n. 22883/13 dell’8.10.2013.
E anche qui, in ogni caso, riteniamo sia applicabile il principio del raggiungimento dello scopo sottolineato nuovamente dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 26287/2019 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale – ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8 – occorre la produzione dell’avviso di ricevimento nonchè, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l’ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l’ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell’incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3. Pertanto, la notificazione si ha per perfezionata a tale data (purchè anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD) e ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente l’attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell’agente postale, con l’indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro”.

Quanto, infine, ai consigli su come procedere in giudizio, si precisa in sintesi quanto segue.

In teoria, vi sarebbero più strade percorribili: sia in sede penale che in sede civile.
La prima comporta una denuncia per il presunto reato previsto dall’art. 479 c.p. di cui riteniamo che vi siano in astratto i requisti previsti dalla legge sia sotto il profilo della condotta che dell’elemento soggettivo.
Oltretutto, trattandosi di reato procedibile d’ufficio, la denuncia è ancora proponibile nonostante i fatti risalgano a settembre scorso.

In sede civile, potrebbe essere proposta una querela di falso ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. [[n221 c.p.c.]].
Inoltre, con riguardo al pignoramento, in astratto sarebbe proponibile un ricorso ai sensi dell’art. 615 secondo comma c.p.c. Tuttavia, riguardo tale azione, occorre tenere presente quanto sopra specificato e cioè che comunque la nullità della notifica potrebbe ritenersi sanata dal raggiungimento dello scopo.

Andrea C. chiede
lunedì 14/03/2016 - Toscana
“Buongiorno,
dovrei proporre una domanda giudiziale per rescissione ad un Società con sede a Nicosia (Cipro).
Mi interessa sapere quali sono i mezzi con i quali posso notificarla, che tempistica prevedono e se è necessaria la traduzione del testo in lingua straniera. Se si quale lingua. Grazie”
Consulenza legale i 24/03/2016
Al fine di effettuare la notificazione dell'atto giudiziario in questione dall'Italia verso Cipro occorre fare riferimento al regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”).
Tale regolamento ha abrogato il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio e si è prefissato come obiettivo di migliorare ed accelerare la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ai fini della loro notificazione o comunicazione tra gli Stati membri.
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, quindi viene necessariamente in rilievo nel caso in questione.
Esso prevede diversi modi di trasmissione, notificazione e comunicazione degli atti: la trasmissione attraverso gli organi mittenti e riceventi, per via consolare o diplomatica, la notificazione o comunicazione diretta, oppure mediante i servizi postali.
Per chiarire: gli organi mittenti sono competenti per la trasmissione degli atti giudiziari o extragiudiziali da notificare o comunicare a un altro Stato membro; gli organi riceventi sono competenti per il ricevimento degli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro; l’autorità centrale ha il compito di inviare informazioni agli organi mittenti e di cercare soluzioni alle eventuali difficoltà insorte durante la trasmissione degli atti.
Il regolamento, al quale si rimanda nel dettaglio (cfr. sito della Commissione Europea, nel quale si trova una chiara guida per effettuare tale notificazione) prevede sette moduli:
F.1. Domanda di notificazione o di comunicazione di un atto;
F.2. Avviso di ricezione;
F.3. Avviso di restituzione di una domanda e di un atto;
F.4. Avviso di ritrasmissione di una domanda e di un atto all’organo ricevente competente;
F.5. Avviso di ricezione dell’organo ricevente territorialmente competente all’organo mittente;
F.6. Certificato di avvenuta o mancata notificazione / comunicazione:
F.7. Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere l’atto.
L'art. 2, comma 4, del Reg. stabilisce che:
"4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:
a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;
b) la rispettiva competenza territoriale;
c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;
d) le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.
A tale proposito, per quanto più direttamente attiene al caso di specie, Cipro ha comunicato alla Commissione che i mezzi a disposizione per ricevere gli atti sono posta, fax, posta elettronica. Inoltre ha altresì specificato che per la compilazione del modulo di notificazione accetta l'inglese ed il greco.
In sostanza, l'art. 4, comma 3, del Reg. chiarisce che: "L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo".
Infine, per quanto riguarda la richiesta relativa alla eventuale necessità di tradurre l'atto, si rileva che l'art. 5 del Reg. stabilisce che: "1. Il richiedente è informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.
2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tale spesa".
Per concludere, si suggerisce di reperire il Reg. n. 1393/2007 e le indicazioni concrete facilmente rinvenibili nel sito web della Commissione Europea