(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 46, secondo comma, c.c. secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale pure ai fini delle notificazioni. Ne consegue che anche in riferimento alla sede effettiva trova applicazione l'art. 145 c.p.c. Qualora, tuttavia, non sia possibile procedere in base a tale disposizione, per assenza di una persona espressamente incaricata o obbligata a ricevere l'atto, la notificazione deve essere eseguita presso la sede legale con le modalitą contemplate dall'art. 140 c.p.c. (In base a questo principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullitą della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio perché presso la sede effettiva la portiera dello stabile che non era stata espressamente incaricata di ricevere la notificazione aveva opposto il proprio rifiuto il quale, nel caso di specie, non poteva essere equiparato ad avvenuta notificazione ai sensi degli artt. 139 e 141 c.p.c.).