(massima n. 1)
Qualora la notifica di un atto ad una persona giuridica sia stata eseguita a mani di persona solo occasionalmente presente nella sede dell'ente e, come tale, non legittimata a ricevere l'atto per conto e nell'interesse del destinatario, incombe a quest'ultimo la prova dell'inesistenza di un qualsiasi rapporto tra esso notificando e il consegnatario dell'atto.