(massima n. 1)
In tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., č applicabile l'art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, lonere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attivitā amministrative e di direzione dellente, essendo insufficiente che talune attivitā sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative.