Cass. civ. n. 23527/2016
La perdita dello "ius postulandi" dell'avvocato domiciliatario persona diversa dal difensore non rende inefficace l'elezione di domicilio, con conseguente validità della notifica effettuata presso lo stesso ed indirizzata all'unico difensore.
Cass. civ. n. 22892/2015
È valida la notifica presso la cancelleria del giudice adito ove il difensore abbia eletto domicilio, anche se egli abbia altresì indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, giacché questa indicazione può surrogarsi ad una domiciliazione mancante, ma non può prevalere su una domiciliazione volontariamente effettuata.
Cass. civ. n. 19737/2014
La notificazione di un atto processuale a mani di un dipendente del procuratore domiciliatario deve considerarsi eseguita presso il domicilio effettivo, senza che rilevi il mancato riscontro del mutamento del domicilio del procuratore risultante dall'Albo professionale, atteso che l'onere della preventiva verifica del domicilio del procuratore si correla all'assunzione da parte del notificante del rischio dell'esito negativo della notifica in un domicilio diverso da quello effettivo.
Cass. civ. n. 13243/2014
L'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario. Ne consegue che, fino a quando non intervenga la revoca dell'elezione, la facoltà del soggetto, nei cui confronti si è eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario è indipendente dalla concreta esistenza dell'accordo, che costituisce soltanto un rapporto interno tra eleggente e domiciliatario
Cass. civ. n. 10324/2014
In presenza di più difensori, qualora quello domiciliatario "intra districtum" abbia perso lo "ius postulandi" e non possa essere legittimamente raggiunto dalla notifica della sentenza di primo grado, tale notifica, nel caso in cui l'altro difensore abbia il proprio domicilio "extra districtum", deve essere indirizzata, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 alla cancelleria del giudice adito, ovvero, se il notificante lo ritenga, al domicilio del secondo procuratore qualora anche quest'ultimo risulti destinatario di una dichiarazione della parte di elezione di domicilio presso il proprio studio. Ne consegue che, in tale evenienza, va esclusa la validità della notifica alla parte personalmente, che resta possibile nella sola ipotesi in cui quest'ultima sia rimasta priva di difensore.
Cass. civ. n. 4580/2014
Ai fini della validità della notifica, la ricezione dell'atto, senza riserve, da parte di un avvocato presente nello studio del procuratore domiciliatario fa presumere che lo stesso sia autorizzato all'incombente, essendo, ancorché temporaneamente, collega di studio, collaboratore o, quanto meno, addetto alla ricezione degli atti.
Cass. civ. n. 18430/2013
Ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell'ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nel mandato alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura.
Cass. civ. n. 2167/2013
In tema di notificazioni presso la cancelleria, previste nel caso di mancata elezione di domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il momento in cui si perfeziona il procedimento notificatorio della sentenza è determinato dalla consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia conforme all'originale della medesima presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, divenendo in tale momento l'avvenuta notificazione del provvedimento conoscibile, sotto il profilo legale, dal soggetto destinatario della notificazione, mentre il disposto dell'art. 112, primo comma, del D.P.R. n. 1229 del 1959 - che pone a carico dell'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile l'obbligo di darne immediato avviso scritto al cancelliere, che ne rilascia ricevuta e lo unisce all'originale della sentenza ovvero lo trasmette alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza - prevede, per il caso di inadempimento di detto obbligo, solo una sanzione disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente, senza alcuna previsione esplicita di specifici riflessi di ordine processuale sull'efficacia della notificazione.
Cass. civ. n. 18238/2012
È nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto, quale la notificazione effettuata al procuratore costituito presso un indirizzo diverso da quello indicato come domicilio e coincidente con quello della parte; conseguentemente, la nullità è sanabile mediante costituzione della parte - che non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione della nullità della notificazione - o in forza della rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Cass. civ. n. 28895/2011
In ipotesi di consegna dell'atto da notificare presso lo studio del legale domiciliatario a mani di soggetto in esso rinvenuto, la qualità di persona addetta alla ricezione si presume per la sua presenza nel locale in questione, restando, quindi, onere del destinatario della notifica dare dimostrazione dell'inidoneità del soggetto medesimo alla ricezione degli atti, allegando e provando la casualità della sua presenza, l'esistenza di un rapporto di lavoro non legato all'attività professionale o la mancanza di delega al riguardo.
Cass. civ. n. 58/2010
In materia di notificazioni, la notifica presso lo studio di un avvocato morto o cancellato dall'albo deve essere considerata nulla e non inesistente - e, come tale, sanabile - nell'ipotesi in cui un altro professionista ne continui l'attività, dovendosi in questo caso considerare lo studio dell'avvocato alla stregua di un ufficio e l'elezione di domicilio effettuata con riferimento all'organizzazione in sé; in tal caso, infatti, può ritenersi esistente un collegamento tra il destinatario della notifica e il luogo e le persone alle quali la copia dell'atto è stata consegnata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto nulla e non inesistente - e, perciò, sanata con effetto retroattivo a seguito della costituzione della parte - la notifica eseguita presso lo studio del procuratore domiciliatario, deceduto nelle more della pronuncia della sentenza di primo grado, poiché l'organizzazione dello studio aveva continuato ad operare anche dopo il decesso, ed il figlio del domiciliatario deceduto, anch'egli avvocato, aveva studio nello stesso luogo del padre).
Cass. civ. n. 21778/2008
La notificazione effettuata in un domicilio eletto erroneamente individuato, in difetto dei requisiti richiesti dall'art. 141 c.p.c. è affetta da nullità se effettuata presso il domicilio del destinatario quando la residenza anagrafica non sia ignota e sia ubicata in un luogo diverso dal predetto domicilio, risultando in tal modo violato l'ordine preferenziale inderogabile contenuto nell'art. 139 c.p.c..
Cass. civ. n. 9547/2007
Il decesso del difensore domiciliatario di una parte determina, ai sensi dell'art. 141 c.p.c., l'inefficacia dell'elezione di domicilio. Pertanto la notifica della sentenza al difensore deceduto, è nulla e non vale a far decorrere il termine breve di decadenza per l'impugnazione. Tale nullità-inesistenza può essere eccepita in qualsiasi stato e grado del giudizio, salvo che sulla validità della notifica si sia formata la cosa giudicata.
Cass. civ. n. 7736/2007
Nel caso di elezione di domicilio, la notificazione va fatta al destinatario presso il domicilio eletto e ai sensi dell'art. 141 c.p.c., a tale regola si deroga solo nelle specifiche ipotesi ivi previste, vale a dire nel caso che il domiciliatario si sia trasferito altrove o sia deceduto o cessato dall'ufficio. Pertanto, sino a quando non interviene la revoca all'incarico, la elezione di domicilio conserva efficacia nel processo, restando onere di colui che ha eletto domicilio procurarsi o revocare il consenso del domiciliatario, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di ricevere l'atto da parte di quest'ultimo non può coinvolgere i terzi, ma produce gli stessi effetti dell'avvenuta consegna, senza che al notificante si debba far carico di accertare la sussistenza delle ragioni dichiarate all'ufficiale giudiziario per giustificare il rifiuto della consegna. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto inammissibile l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., proposta da opponenti rimasti contumaci nel giudizio in cui era stata emessa la sentenza impugnata).
Cass. civ. n. 21643/2005
Nel caso di notificazione di un atto a più persone, presso il difensore domiciliatario, allorquando dalla relazione risulta che il numero delle copie consegnate a quest'ultimo corrisponde al numero delle persone destinatarie dell'atto medesimo, non è necessario che siano indicati i cognomi e i nomi dei singoli destinatari, non potendo sorgere, dalla detta omissione, alcuna incertezza sull'effettiva destinazione di una copia dell'atto a ciascuna delle persone destinatarie della notificazione.
Cass. civ. n. 18178/2004
In tema di notificazione presso il domiciliatario, l'art. 141, quarto comma, c.p.c., nel contemplare la morte del domiciliatario quale causa di cessazione degli effetti dell'elezione di domicilio, esibisce un fondamento analogo alla norma sull'estinzione del mandato in caso di morte del mandatario (art. 1722, numero 4, c.c.), in quanto anche l'elezione di domicilio implica, nei rapporti interni, l'assunzione, da parte del domiciliatario, dell'impegno di ricevere le comunicazioni che provengono dai terzi e di ritrasmetterle al destinatario e, quindi, lo svolgimento di un'attività assimilabile a quella tipica del mandatario. Allorché il rapporto di domiciliazione sia stato costituito con una persona giuridica, in tanto modificazioni dell'assetto organizzativo dell'ente particolarmente incisive, come la fusione, possono avere gli stessi effetti ricollegati dal citato art. 141, quarto comma, c.p.c. alla «morte» del domiciliatario, in quanto tali modificazioni non siano compatibili con la persistenza dell'«individualità» dell'ente e con la sopravvivenza di rapporti (come, appunto, quello di mandato) fondati proprio sulla considerazione di tale specifico elemento. (Nella specie il rapporto di domiciliazione era stato costituito con un ente di diritto pubblico, la Banca del Monte di Milano, la cui attività aveva un oggetto specifico e ben caratterizzato, rappresentato dalla «concessione di prestiti di importo anche minimo, a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili» a seguito di una serie di operazioni di fusione, alcune delle quali effettuate in applicazione del D.L.vo 20 novembre 1990, n. 356, in materia di ristrutturazione degli istituti di credito di diritto pubblico, a tale ente era subentrata una persona giuridica di diritto privato, la Banca Regionale Europea, costituita nelle forme di una società per azioni, potenzialmente idonea al compimento di operazioni bancarie di qualsiasi tipo, con le modalità tipiche delle attività di impresa; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. – ravvisato che nella specie i radicali mutamenti, concernenti sia la natura e la struttura dell'ente sia l'oggetto e le modalità di esercizio dell'attività, rendevano evidente la totale diversità tra il soggetto esistente nel momento in cui il rapporto di domiciliazione era stato instaurato e quello operante quando la notificazione era stata effettuata – ha ritenuto essersi verificata una situazione assimilabile, ai fini dell'applicazione del citato art. 141, quarto comma, c.p.c., alla «morte» dell'individuo persona fisica, con conseguente inesistenza della notifica effettuata presso la Banca Regionale Europea Spa, in quanto non avente alcun collegamento con il soggetto che a suo tempo aveva eletto domicilio).
Cass. civ. n. 5556/2004
In tema di notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento, ove il difensore trasferisca lo studio professionale, presso cui la parte abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., ad indirizzo diverso da quello risultante dagli atti del processo, egli ha l'onere di comunicare alla cancelleria del giudice adito, con mezzi idonei e tempestivi, la relativa variazione, per conferire ad essa rilevanza giuridica ai fini delle comunicazioni e/o delle notificazioni di pertinenza della cancelleria medesima; in mancanza, tali comunicazioni e/o notificazioni possono eseguirsi e perfezionarsi nel luogo risultante dagli atti del processo, senza che rilevi che della variazione sia stato informato il competente ordine professionale, e senza che la cancelleria del giudice adito sia previamente tenuta ad accertare se, medio tempore, essa sia eventualmente intervenuta, non essendo l'assolvimento di un siffatto onere di comunicazione — di estrema semplicità e rispondenza anche a comuni canoni di prudenza — idoneo a pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 13897/2003
L'art. 141 c.p.c., che detta disposizioni in tema di notificazioni presso il domiciliatario, va coordinato con l'art. 47 c.c., per il quale il domicilio eletto rappresenta una deroga al domicilio legale circoscritta a determinati e specifici affari, e dal collegamento fra le due norme discende che la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio. Ne consegue che, nel caso di notificazione dell'impugnazione del lodo arbitrale per nullità, detto rapporto dell'atto con il domicilio eletto potrebbe essere individuato solo se l'elezione fosse contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, essendo evidente in tal caso la riconducibilità della detta impugnazione al rapporto per il quale si era convenuto il ricorso ad arbitri; diversamente, invece, deve ritenersi quando l'elezione di domicilio sia intervenuta con il conferimento dell'incarico difensivo per il procedimento arbitrale, poiché la successiva impugnazione è finalizzata alla verifica sulla validità dell'atto conclusivo del compito affidato agli arbitri e determina, quindi, l'insorgere di un procedimento intrinsecamente e funzionalmente differenziato dal primo, nel cui ambito la ricezione dell'atto introduttivo non può essere interpretata come un adempimento incluso nell'originario mandato difensivo. Tuttavia la notificazione erroneamente eseguita presso il difensore officiato per il procedimento arbitrale è nulla, non inesistente (essendovi comunque un collegamento tra la parte e il predetto difensore, tenuto anche conto della contiguità fra il procedimento arbitrale e il giudizio di impugnazione del lodo, oltre che della riconducibilità di entrambi ad un unico affare sostanziale), e dunque sanabile mediante la costituzione del convenuto.
Cass. civ. n. 8287/2002
La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio a quo, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte. Ed infatti, il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione. Siffatto onere manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, potendo l'attività di ricerca posta a carico della parte essere svolta agevolmente, sicché non è configurabile una lesione del canone della ragionevolezza né alcuna limitazione del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 1986/2002
Per la notificazione degli atti al procuratore costituito, a differenza di quanto si verifica nel caso di notificazione presso un domiciliatario eletto in via autonoma ex art. 141 c.p.c., il dato di riferimento personale prevale su quello topografico sicché è determinante non tanto il luogo (originario) nel quale il procuratore esercitava la professione al momento del conferimento della procura, quanto il luogo (attuale) nel quale la professione è esercitata al momento in cui la notifica deve essere eseguita, luogo che compete al notificante di individuare non avendo il procuratore costituito, ancorché domiciliatario della parte assistita, alcun onere di comunicarne eventuali variazioni alla controparte, a differenza di quanto disposto dall'art. 141 c.p.c. in ipotesi di espressa elezione di domicilio presso “un ufficio o una persona”.
Cass. civ. n. 4600/2000
Quando la parte sia costituita nel giudizio di primo grado a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza ed uno solo di essi sia stato designato come domiciliatario, la notifica dell'impugnazione è valida anche se eseguita presso il procuratore costituito che non risulti domiciliatario.
Cass. civ. n. 5109/1999
Alla notificazione effettuata presso il domiciliatario ai sensi dell'art. 141 c.p.c. sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 139 c.p.c. in ordine alla persona cui può essere consegnata la copia dell'atto da notificare, con la conseguenza che se l'ufficiale giudiziario non rintracci il domiciliatario stesso, la consegna può essere validamente effettuata ad una persona di famiglia o addetta alla casa. In tal modo grava su chi contesta la validità della notificazione l'onere di dimostrare l'occasionalità della presenza del consegnatario.
Cass. civ. n. 9547/1994
La notificazione dell'impugnazione a più parti presso un unico domiciliatario o procuratore deve essere eseguita mediante un numero di copie pari a quello dei destinatari; se le copie sono di numero inferiore, non essendo possibile stabilire la persona cui esse furono dirette, la notificazione stessa deve considerarsi inesistente.