(massima n. 1)
A norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 c.p.c. (quest'ultimo nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 263), la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate dall'ultima norma citata, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, ed il richiamo all'art. 139 citato opera soltanto per l'eventualità che l'atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l'ente; in tal caso, verificandosi la mancanza suddetta e divenendo conseguentemente effettuabile la notificazione a tale rappresentante, la consegna può essere eseguita al portiere dello stabile ove il rappresentante ha la sua residenza, quando non sia stato possibile provvedervi in alcuno degli altri modi previsti per la notificazione alle persone fisiche.