(massima n. 1)
La notificazione a persona giuridica eseguita presso la sede legale, poi trasferita in luogo diverso, č idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica č stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l'attivitā della societā si č svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell'ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all'ente medesimo. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/05/2012).