(massima n. 1)
Ai fini della notificazione alle persone giuridiche ed alle societą non aventi personalitą giuridica, l'erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non dą luogo a nullitą della notificazione, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., tranne che non vi sia incertezza sull'individuazione dell'ente destinatario dell'atto da notificare, non prevedendo l'art. 145 c.p.c. la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell'ente.