(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
48 L'art. 20 del progetto costituiva una applicazione del principio della pubblicità degli atti delle persone giuridiche. Stabiliva in primo luogo che al terzo, il quale contraeva in buona fede col rappresentante di un ente, non potevano essere opposte le limitazioni alla rappresentanza che non risultassero pubblicate nel registro delle persone giuridiche; aggiungeva, in secondo luogo, che non erano opponibili al terzo neppure i difetti e le irregolarità della deliberazione del consiglio di amministrazione, in base alla quale il rappresentante dell'ente aveva dichiarato di contrattare. Considerandosi che non tutte le persone giuridiche hanno un consiglio di amministrazione, si era proposto di sopprimere l'indicazione di quest'organo. Senonché l'accoglimento della proposta portava a conseguenze non accettabili. Il progetto, infatti, intendeva affermare la inopponibilità al terzo di buona fede delle irregolarità delle deliberazioni degli organi esecutivi, delle quali il terzo non può agevolmente prendere cognizione, essendo provvedimenti interni e spesso segreti. Con l'emendamento proposto la norma sarebbe stata riferibile a ogni provvedimento dell'ente e quindi anche alle deliberazioni dell'assemblea, per le quali l'art. 23 del progetto dava apposita disciplina. Ne sarebbe nata pertanto una interferenza nella sfera di applicazione delle due norme. Per evitarla, è sembrato necessario restringere la sfera di applicazione della norma contenuta nell'art. 20 del progetto, e quindi, nel corrispondente art. 19 del testo, si prevedono i soli vizi della rappresentanza, omettendosi l'accenno ai vizi delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.