(massima n. 1)
Le notificazioni alle societā non aventi personalitā giuridica (nella specie societā in nome collettivo) si eseguono ai sensi dell'art. 145, comma secondo c.p.c. nella sede indicata dall'art. 19, comma secondo dello stesso codice, ove esse svolgono attivitā continuativa, mediante consegna dell'atto di rappresentante della societā o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, mentre le forme sussidiarie di notificazione previste dall'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c. sono applicabili solo quando la notificazione sia stata tentata senza successo nella sede predetta, la cui individuazione in caso di contestazione, č riservata al giudice di merito e quindi non č censurabile in sede di legittimitā.