Cass. civ. n. 898/2023
Il legale rappresentante ex art. 36 c.c., è colui che assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta perchè su di lui gravano gli obblighi tributari riferibili all'associazione che rappresenta. Si esclude quindi che il rappresentante legale possa andare esente, a fini fiscali, da responsabilità solidale con l'ente semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione del medesimo, poiché il rappresentante legale partecipa alle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione. Ai fini tributari ciò che rileva è l'effettiva direzione delle attività nel periodo fiscale oggetto degli atti impositivi impugnati e le specifiche obbligazioni tributarie derivanti dagli stessi. In tal caso però, l'onere della prova grava su colui che invoca in giudizio la responsabilità dell'agente, volto a dimostrare l'esistenza di elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre, sul rappresentante legale, grava dare prova della sua estraneità alla gestione dell'ente.
Cass. civ. n. 22955/2022
Lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a decidere in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura ad litem, sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito.
Cass. civ. n. 2953/2022
Il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta non può andare esente, a fini fiscali, da responsabilità solidale con l'ente, semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione del medesimo. Egli, infatti, è, ex lege (la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art. 36 c.c.), il soggetto passivo di imposta, sicché, quand'anche non si sia ingerito nell'attività dell'ente, sebbene civilisticamente non risponda delle obbligazioni assunte da altri, stante il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile, egli comunque resta condebitore verso il fisco, a meno che non dimostri di aver assolto agli adempimenti tributari.
Cass. civ. n. 24214/2019
In tema di associazioni non riconosciute, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica, in applicazione analogica dell'art. 2385 c.c. e salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto o dall'assemblea, fino alla sostituzione dei loro componenti, dovendosi presumere che tale "perpetuatio" sia conforme all'interesse dei membri di dette associazioni perché volta a consentire il normale funzionamento delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il soggetto al quale era stato conferito il potere di agire in giudizio in nome di un'associazione sindacale non decadesse automaticamente dall'incarico allo scadere del periodo per il quale era stato nominato, in assenza di norme statutarie o delibere assembleari che disponessero in maniera differente).
Cass. civ. n. 15497/2018
Non è configurabile a carico dei coordinatori e del presidente di un partito politico una responsabilità per la mancata attuazione di una promessa di candidatura verso un militante, trattandosi di una promessa priva di carattere negoziale, sicchè quest'ultimo non può pretendere nè il risarcimento del danno per la mancata candidatura promessa nè il rimborso degli oneri sostenuti per la partecipazione al progetto politico. L'attività politica, infatti, è improntata a libertà decisionale il cui corretto od infedele esercizio è rimesso esclusivamente al giudizio degli elettori, mentre diversamente opinando si finirebbe per condizionare l'attività dei partiti, interferendo nella formazione delle liste elettorali e, in definitiva, nella libera espressione del voto alla quale i partiti "concorrono" esercitando, unitamente alle altre formazioni sociali, una funzione strumentale di proposta e di raccordo tra i cittadini e le istituzioni ex art. 49 Cost. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/04/2015)
Cass. civ. n. 8768/2018
Lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 c.c.. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/11/2013)
Cass. civ. n. 92/2018
A norma dei regolamenti parlamentari, il gruppo parlamentare è costituito all'inizio di ogni legislatura e non può, quindi, ritenersi continuazione o prosecuzione di un gruppo della precedente legislatura, con la cui fine si verifica la sua estinzione, sicché va escluso ogni fenomeno di successione nel debito in capo al diverso soggetto venuto ad esistenza successivamente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che aveva escluso la responsabilità di un gruppo parlamentare per le obbligazioni, quale datore di lavoro, nei confronti di una lavoratrice subordinata assunta da un precedente gruppo). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2012)
Cass. civ. n. 19695/2016
L'assunzione di una carica elettiva nell'ambito di un'associazione sindacale, ancorché comporti funzioni dirigenziali e rappresentative, è compatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'associazione medesima e l'eletto. L'indagine in ordine alla effettiva sussistenza o meno del suddetto rapporto di lavoro va compiuta, da parte del giudice di merito, tenendo conto del concreto atteggiarsi del rapporto e della eventualità che esso, nel corso del tempo, possa modificare la sua natura da autonomo a subordinato o viceversa. (Rigetta, App. Trieste, 19/08/2013)
Cass. civ. n. 15417/2016
L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.
Cass. civ. n. 23401/2015
L'associazione non riconosciuta, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e, come tale, soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione, che si traduce nella possibilità di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione (cioè di indebita assunzione di nomi e denominazioni altrui quali segni distintivi), la connessa reintegrazione patrimoniale, nonché il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità ed all'immagine dell'ente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il risarcimento del danno all'Associazione italiana contro le leucemie ed alla sua affiliata locale di Pescara, ritenendo usurpativa la protrazione dell'utilizzo della denominazione "AIL" effettuato dalla sezione regionale abruzzese nonostante la pregressa esclusione).
Cass. civ. n. 10220/2010
Nei consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione od al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - la natura, affermabile di regola, di associazione non riconosciuta si coniuga con un forte profilo di realità, sicché la complessità della loro struttura, affidata all'autonomia privata, rende necessario accertare quale sia la volontà manifestata nello statuto, da cui dipende l'applicabilità della normativa in materia di associazione ovvero di quella in tema di comunione.
Cass. civ. n. 6361/2003
La delibera di una assemblea, sia essa di soci, di condomini o di associati (nel caso di specie, assemblea di un Fondo pensioni tra
ex dipendenti di banca) può essere annullata per abuso o eccesso di potere solo quando, anche se adottata nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, risulti arbitraria e fraudolentemente preordinata al solo perseguimento, da parte della maggioranza, di interessi diversi da quelli della compagine associativa oppure volutamente lesivi degli interessi degli altri soci, e sia priva di una propria autonoma giustificazione causale sulla base dei legittimi interessi dei soci di maggioranza; grava su chi impugna la delibera l'onere di fornire la dimostrazione dell'effettiva sussistenza dell'abuso o dell'eccesso di potere.
Cass. civ. n. 8435/2000
Lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione non riconosciuta costituiscono espressione di autonomia negoziale, nell'ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati; ne consegue che l'interpretazione dei suddetti atti è soggetta alla disciplina prevista per i contratti e che l'accertamento della volontà degli stipulanti costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.
Cass. civ. n. 410/2000
L'esistenza di un'associazione non è condizionata ad alcuna formalità e per la sua costituzione non è quindi necessario né l'atto pubblico, prescritto soltanto per il conseguimento della personalità giuridica e neppure, salvo i casi specificamente disciplinati, l'atto scritto. La circostanza che quest'ultimo sia necessario per procedere alla trascrizione degli acquisti di diritti reali immobiliari, non incide sulla validità di questi ultimi ma solo sulla loro opponibilità a terzi.
Cass. civ. n. 1681/1982
La natura privatistica di un'associazione costituta al solo scopo di attribuire vantaggi morali o materiali ai suoi soci, quale il circolo sottufficiali di Roma dell'aeronautica militare, non viene meno per il fatto dell eventuale coincidenza di quello scopo con finalità di ordine generale dello Stato, né per il fatto che lo statuto, in relazione alla qualità di pubblici dipendenti degli associati, riconosca ai loro superiori determinati poteri d'intervento. Anche in tale situazione, pertanto, deve escludersi che le deliberazioni degli organi di detta associazione configurino atti amministrativi, e deve conseguentemente affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande rivolte ad impugnare le deliberazioni medesime.
Cass. civ. n. 3773/1981
La limitata capacità delle associazioni non riconosciute di essere titolari di un patrimonio, entro l'ambito in cui è positivamente prevista dalla legge e, quindi, in base all'art. 37 c.c., con esclusivo riferimento ai contributi degli associati ed ai beni acquistati con tali contributi (ma senza l'obbligo dell'autorizzazione governativa), riguarda solo gli acquisti a titolo derivativo, e non esclude la possibilità di acquisti a titolo originario, come l'usucapione, in relazione alla quale, in particolare, non può essere disconosciuta l'efficacia, propria del possesso, ove questo con le modalità previste dall'art. 1158 c.c., venga esercitato su di un bene dagli associati non
uti singuli bensì come appartenenti all'associazione e con la volontà di riferire a questa gli atti di possesso compiuti.