(massima n. 1)
In tema di notificazione a società di capitali, la circostanza che la sede legale non risulti coincidere con la sede effettiva comporta — ove quest'ultima sia ignota e non sia possibile procedere nei confronti del legale rappresentante, come previsto dal terzo comma dell'art. 145 c.p.c. — che la notificazione deve essere effettuata presso la medesima sede legale con le modalità contemplate dall'art. 140 c.p.c. per l'irreperibilità delle persone legittimate a ricevere l'atto, mentre resta precluso il ricorso alle forme di cui all'art. 143 c.p.c., relative all'ipotesi di dimora, residenza e domicilio sconosciuti, difettandone i presupposti, dato il sistema di pubblicità di detta sede legale. L'inosservanza di tale principio, con l'effettuazione della notificazione ai sensi dell'art. 143, determina l'inesistenza, e non la mera nullità, della stessa, per radicale difformità rispetto al modello di legge, e, qualora si tratti di notificazione di atto d'impugnazione, ne implica l'inammissibilità, non trovando applicazione l'art. 291 del codice di rito.