(massima n. 1)
In tema di notificazione alle persone giuridiche, č valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una societā avente personalitā giuridica, dovendosi ritenere, ai fini della equiparazione (ai sensi dell'art. 46 cod. civ.) con la sede legale di fronte ai terzi, ivi compresi i dipendenti, che la sede effettiva sia il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attivitā amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attivitā dell'ente. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, che aveva riscontrato i connotati della sede effettiva della societā datrice di lavoro - la cui sede legale era presso lo studio di un professionista - nel luogo in cui esercitava la propria attivitā di pizzeria, il quale era indicato nei prospetti paga consegnati alla lavoratrice, nonché nella stessa corrispondenza intercorsa con il difensore, rilevando altresė, che ivi erano stati ricevuti atti da persona qualificatasi all'ufficiale giudiziario come incaricata della ricezione).