(massima n. 1)
Nel caso in cui il legale rappresentante di una società abbia, nella qualità, eletto domicilio in relazione ad un determinato processo, le notificazioni devono essere effettuate presso il domicilio eletto, non già presso la sede legale della società, e trova altresì applicazione l'art. 139 c.p.c., nel senso che, ove il domiciliatario non sia rinvenuto nella casa o nell'ufficio indicati nella elezione di domicilio, l'ufficiale giudiziario può consegnare la copia dell'atto a persona addetta alla casa o all'ufficio e, in mancanza, al portiere.