(massima n. 1)
In tema di notificazione di atti giudiziari a societā cancellata dal registro delle imprese, pur dovendosi procedere al preventivo tentativo di notifica dell'atto presso la sede legale della societā stessa, in applicazione della regola generale di cui all'art. 145 c.p.c., l'eventuale irregolaritā della notificazione per essere stata eseguita a mani del giā legale rappresentante della societā medesima č da intendersi sanata dalla circostanza che l'atto abbia raggiunto ugualmente il suo scopo proprio per essere stato il piego consegnato direttamente a mani di detto legale rappresentante della societā al momento della sua cancellazione dal registro delle imprese.