(massima n. 1)
Il principio secondo il quale, in tema di società di capitali, la notifica di un atto, ove non possibile nelle forme dell'art. 145, primo e terzo comma c.p.c., deve effettuarsi nelle forme dell'art. 140 c.p.c., presso quella che è la sede legale, trova applicazione anche in tema di società di persone (nella specie, una società in nome collettivo) con l'unica particolarità per cui, in questo caso, la sede rilevante ai fini della notifica si rende quella di cui all'art. 19, comma secondo, c.p.c. Da ciò consegue che, ove essa sede sia nota e non sia stato possibile effettuare la notifica nelle forme di cui all'art. 145 c.p.c., l'atto dovrà essere notificato a norma dell'art. 140 c.p.c. presso detta sede della società per quanto non dotata di personalità giuridica.