Cass. civ. n. 8115/2013
L'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile "ratione temporis", ed abrogata dall'art. 354 del d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209), per il quale l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all'assicuratore del danneggiante, non trova applicazione nell'ipotesi in cui uno dei danneggianti, convenuto in giudizio per l'integrale risarcimento, proceda alla chiamata in garanzia impropria contro altro danneggiante per sentirlo dichiarare corresponsabile dei danni lamentati dall'attore, ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione solidale, stabilita dall'art. 2055 c.c..
Cass. civ. n. 17167/2012
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sul danneggiato che domanda la condanna dell'assicuratore del responsabile al risarcimento del danno oltre il limite del massimale incombe esclusivamente l'onere di dedurre il ritardo dell'assicuratore nella liquidazione del danno, mentre grava sull'assicuratore l'onere di eccepire e provare la non imputabilità del ritardo medesimo.
Cass. civ. n. 9140/2011
Nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale proponga la domanda di risarcimento nei confronti dell'assicuratore del responsabile dopo l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1° gennaio 2006) non è tenuto a reiterare la richiesta scritta di risarcimento con le nuove modalità previste dagli artt. 145 e 148 del suddetto codice, se a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore dell'abrogata l. 24 dicembre 1969, n. 990, con le modalità previste dall'art. 22 di tale legge.
Cass. civ. n. 1083/2011
In tema di risarcimento danni da responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il termine di adempimento di 60 giorni che la legge accorda all'assicuratore per adempiere la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato rileva anche nei rapporti con l'assicurato, in quanto la colposa violazione di quel termine fa sorgere in capo all'assicuratore una responsabilità per "mala gestio" nei confronti dell'assicurato, se a causa del ritardo il massimale, capiente all'epoca del sinistro, sia divenuto incapiente, sicché, ricorrendo tale ipotesi, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato per l'intero risarcimento cui questi sia tenuto verso il danneggiato.
Cass. civ. n. 10371/2008
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la norma contenuta nell'art. 22 della legge n. 990 del 1969 (applicabile ratione temporis), nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell'azione stessa. L'onere imposto al danneggiato dalla suddetta norma può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello dalla stessa previsto, purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, (come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulti rispettato il predetto termine); occorre, tuttavia, che la richiesta di risarcimento sia formulata dal danneggiato ovvero dal legale dello stesso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto improponibile la domanda e, quindi, rigettato il ricorso proposto, risultando la richiesta del risarcimento dei danni alla compagnia assicuratrice inviata non dal danneggiato, proprietario dell'auto, ma dal figlio di questi, conducente della stessa il quale, peraltro, non aveva riportato danni nel sinistro).
Cass. civ. n. 22883/2007
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione. Una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma previsto, l'assicuratore è in mora verso il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all'an ed al quantum della responsabilità del suo assicurato. In tal caso l'obbligazione verso il danneggiato dell'assicuratore può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo (per mala gestio cosiddetta impropria ) a titolo di responsabilità per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria e, quindi, senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova (anche tramite presunzioni ) di un danno maggiore. (Omissis ).
Cass. civ. n. 6960/2007
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la condizione di proponibilità prevista dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ratione temporis applicabile) — secondo cui l'azione per il risarcimento può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto i danni all'assicuratore —, che non pone alcuna distinzione in ordine al soggetto contro il quale l'azione è proposta, e mira a favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, è richiesta anche con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal responsabile, convenuto dal danneggiato, nei confronti del proprio assicuratore per essere tenuto indenne delle conseguenze dell'eventuale soccombenza. (Nella specie, il danneggiato aveva convenuto in giudizio la conducente e la proprietaria dell'autovettura investitrice che avevano chiamato in garanzia l'assicuratore e la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l'eccezione di improponibilità formulata dalle convenute).
Cass. civ. n. 18493/2006
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la mancanza della condizione di proponibilità prevista dall'articolo 22 legge n. 990 del 1969 non ammette equipollenti, ivi compreso l'atto di citazione ritualmente notificato al terzo chiamato in causa, atteso che il chiaro tenore letterale della norma non consente alcuna distinzione a seconda delle modalità con cui il danneggiato proponga la propria domanda contro il danneggiante. Né la mancata equiparazione dell'atto di citazione notificato al terzo chiamato in causa alla lettera raccomandata di richiesta del risarcimento viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost., poiché la Corte costituzionale (ord. n. 251 del 2003) ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione di costituzionalità.
–
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 L. n. 990 del 1969 di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, salva la preclusione del giudicato, anche implicito, restando tuttavia escluso che sia obbligo del giudice acquisire ex officio la relativa documentazione. Ne consegue che il relativo mancato rilievo integra error in procedendo ed è deducibile con ricorso per cassazione anche contro le pronunzie rese dal giudice di pace secondo equità, attenendo alla tutela del diritto di difesa costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 24, secondo comma, Cost., mentre l'equità di tale giudice si riferisce alle sole norme sostanziali.
Cass. civ. n. 17460/2006
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, con riferimento al superamento dei limiti del relativo massimale, in ordine al rapporto tra danneggiato ed assicuratore, il danneggiato non deve necessariamente proporre contro l'assicuratore una specifica domanda di responsabilità per colpevole ritardo (mala gestio cosiddetta impropria, diversamente dalla mala gestio cosiddetta propria, la quale ultima, sostanziandosi nella domanda dell'assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il massimale di polizza, deve essere espressamente formulata), ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex articolo 1224 c.c., ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese. Ne consegue che, allorquando la sentenza di primo grado liquidi una somma che, essendo inferiore al massimale, non pone il problema del suo superamento, il danneggiato stesso, in sede di impugnazione, non ha l'onere di impugnare specificamente il mancato riconoscimento della responsabilità dell'assicuratore per mala gestio, essendo sufficiente che egli impugni la sentenza stessa per conseguire l'integrale risarcimento del danno perchè il giudice d'appello, ricorrendone i presupposti, emetta condanna dell'assicuratore per il pagamento di interessi, rivalutazione e spese — queste ultime se provate —, anche oltre i limiti del massimale. (Nella specie, il primo giudice aveva emesso condanna risarcitoria solidale, a carico del danneggiante e dell'assicuratore, per un ammontare inferiore al massimale; il giudice di appello aveva elevato il risarcimento contenendo la condanna nei confronti della compagnia assicuratrice nel limite del massimale medesimo: erroneamente, ha affermato la S.C. sulla base dell'enunciato principio, la sentenza della corte territoriale aveva contenuto la domanda a carico dell'assicuratore nei limiti del massimale, sul presupposto che il danneggiato non avesse formulato specifiche censure in ordine al mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, di comportamenti dilatori dell'assicuratore stesso; la corte territoriale, ricorrendone i presupposti, avrebbe dovuto eventualmente provvedere contro la compagnia di assicurazioni per interessi, rivalutazione e spese, anche oltre i limiti del massimale).
Cass. civ. n. 9362/2006
Ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ne consegue che la messa in mora non produce i suoi effetti se non dal sessantesimo giorno, come indicato nell'articolo citato.
Cass. civ. n. 2275/2006
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.
Cass. civ. n. 11601/2005
L'art. 22 della legge n. 990 del 1969 subordina la proponibilità della domanda risarcitoria alla (esclusiva) condizione del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'assicuratore, della lettera raccomandata contenente la richiesta del danneggiato, sul quale non incombe alcun (ulteriore) onere di indicazione analitica dei danni e della somma richiesta, ben potendo il contenuto della missiva limitarsi a far riferimento esclusivamente (ed esaustivamente) ad un sinistro delle cui conseguenze l'assicuratore debba rispondere ai sensi della legge sull'assicurazione obbligatoria, onde porlo in condizione di accertare che il relativo rischio sia stato presso di lui effettivamente assicurato. Ne consegue che il riferimento alla sola qualità di erede della vittima di sinistro stradale, da parte del congiunto, contenuto nella raccomandata con cui si richieda il risarcimento dei danni all'assicuratore del responsabile ai sensi del citato art. 22 non determina, laddove non risulti ivi inequivocamente espressa la volontà di rinunzia a talune voci di danno, l'improponibilità della successiva domanda giudiziale dal medesimo spiegata ai fini del risarcimento anche dei danni in via diretta - come congiunto (e non come erede) - subiti.
Cass. civ. n. 23819/2004
La richiesta di risarcimento del danno da sinistro stradale, a norma dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, obbliga l'assicuratore della responsabilità civile ad adempiere il debito di indennizzo scaturente dal contratto assicurativo — che ha perciò natura pecuniaria — direttamente nei confronti del danneggiato. Pertanto la richiesta di questi, ove contenga tutti gli elementi necessari a mettere in grado l'assicuratore, mediante l'impiego della dovuta diligenza, di valutarne il fondamento nel termine dilatorio di sessanta giorni accordatogli dalla legge, configura un atto di costituzione in mora, produttivo degli effetti di cui all'art. 1224 c.c., svincolati dal limite del massimale di polizza, che afferisce soltanto all'obbligazione principale. Ne consegue che il danneggiato, per essere risarcito dal danno da inadempimento dell'assicuratore al predetto obbligo legale, non è necessario proponga nei confronti di costui una specifica domanda di responsabilità, autonoma da quella nei confronti del danneggiante, ma è sufficiente che, dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore seconda la predetta modalità, chieda interessi e maggior danno.
Cass. civ. n. 23696/2004
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'onere che l'art. 22 della legge n. 990 del 1969 pone a carico del danneggiato per la richiesta di risarcimento del danno va osservato anche quando l'assicuratore sia terzo chiamato in causa dal convenuto, senza che, atteso il tenore della norma, tale onere possa considerarsi altrimenti assolto, mediante l'atto di chiamata in causa da parte del convenuto o in virtù della comunicazione all'assicuratore da parte del danneggiante circa l'iniziativa giudiziaria intrapresa dal danneggiato.
Cass. civ. n. 19930/2004
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ai fini del superamento del massimale per interessi e rivalutazione è sufficiente che il danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, formuli una specifica domanda volta al riconoscimento del diritto ad interessi e rivalutazione, non essendo necessario che chieda altresì che essi siano corrisposti oltre il massimale.
Cass. civ. n. 19321/2004
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sul danneggiato che chiede la corresponsione del risarcimento oltre il limite del massimale - limitatamente a interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data di costituzione in mora dell'assicuratore, coincidente con la scadenza dello spatium deliberandi di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 - incombe esclusivamente l'onere di dedurre il ritardo della società assicuratrice nella liquidazione del danno, gravando quindi su quest'ultima l'onere di eccepire e provare la non imputabilità del ritardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità per mala gestio nonostante la società assicuratrice si fosse limitata ad una generica contestazione della responsabilità del conducente, senza peraltro considerare che due dei tre attori erano terzi trasportati e, perciò, aventi diritto al risarcimento integrale, a prescindere dalla graduazione delle colpe tra i responsabili, tenuto conto del vincolo di solidarietà passiva gravante sui conducenti).
Cass. civ. n. 11730/2004
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione dell'assicuratore ha ad oggetto, di regola, la corresponsione dell'indennità al danneggiato entro i limiti del massimale di polizza, peraltro superabile (limitatamente a interessi e rivalutazione) tutte le volte in cui l'assicuratore stesso colpevolmente mantenga un comportamento ingiustificatamente dilatorio, a condizione che la domanda di risarcimento del danno per mala gestio sia stata proposta dal danneggiante o introdotta dal danneggiato in via surrogatoria. Pertanto, qualora il danneggiato abbia agito con azione diretta contro l'assicuratore, previo assolvimento dell'onere previsto dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, domandando il riconoscimento di una somma superiore al massimale, si può ritenere che l'istante abbia chiesto di tener conto delle conseguenze della mora dell'assicuratore nel pagamento dell'indennità, ancorché non abbia qualificato gli interessi come «moratori sul massimale» giacché tale omissione non può essere ritenuta abdicativa del diritto alla corresponsione degli stessi, in contrasto con il fine del danneggiato di ottenere comunque l'integrale risarcimento e dunque la somma più elevata possibile nei limiti del danno effettivamente sofferto.
Cass. civ. n. 10817/2004
La responsabilità ultramassimale dell'assicuratore è originata da un titolo diverso rispetto al contratto di assicurazione, e cioè dal ritardo dell'assicuratore nell'adempiere al suo obbligo di risarcire il danno; ne consegue che essa non può ritenersi contenuta implicitamente nella domanda che il danneggiato propone nei confronti dell'assicurazione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, ma deve essere formulata separatamente e tempestivamente, altrimenti soggiace alle preclusioni processuali stabilite, in primo e in secondo grado, per le domande nuove, ed il giudice che la prende in considerazione nonostante l'intervenuta preclusione incorre nel vizio di ultrapetizione.
Cass. civ. n. 338/2004
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, l'ente previdenziale che agisce in surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., agisce quale successore a titolo particolare del danneggiato indennizzato ed è fruitore degli stessi effetti della intimazione ex art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 a suo tempo dal danneggiato proposta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, inizialmente in bonis. Ne consegue che, ove tale assicuratore risulti fittizio, l'ente può rivolgersi al Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 19, lett. b) della L. n. 990/1969 con atto equivalente per contenuto all'art. 22, surrogandosi al danneggiato che in buona fede abbia inoltrato la richiesta risarcitoria all'assicuraore apparente, secondo i comuni principi di affidamento e di buona fede.
Cass. civ. n. 18644/2003
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la norma contenuta nell'art. 22 della L. n. 990 del 1969, nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell'azione stessa sia nell'ipotesi in cui il danneggiato si rivolga al solo responsabile del danno (che può a sua volta chiamare in giudizio l'assicuratore), che in caso di azione diretta contro l'assicuratore (nel qual caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno ex artt. 18, primo comma, e 23, L. n. 990 del 1969), che, ancora, in caso di azione diretta contro l'impresa designata, qualora il veicolo non risulti coperto da assicurazione (e anche in questo caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno ex art. 23, L. n. 990 del 1969). Peraltro, il danneggiato è dispensato dall'onere di tale preventiva richiesta del danno all'assicuratore qualora, con riguardo al momento in cui decide di esperire l'azione risarcitoria, non sia in grado, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, di identificare la compagnia assicuratrice (come nel caso in cui abbia chiesto al responsabile del danno se e presso quale compagnia abbia stipulato l'assicurazione obbligatoria senza ottenere tuttavia risposta al riguardo).
Cass. civ. n. 10725/2003
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione dell'assicuratore ha ad oggetto, di regola, la corresponsione dell'indennità al danneggiato (che ha facoltà di richiederla a lui direttamente) entro i limiti del massimale di polizza, peraltro superabile (limitatamente a interessi e rivalutazione) tutte le volte in cui l'assicuratore stesso colpevolmente mantenga un comportamento ingiustificatamente dilatorio. A tale obbligazione nei confronti del danneggiato può, peraltro, aggiungersi, sempre a carico dell'assicuratore, un'ulteriore e diversa obbligazione nei confronti del danneggiante-assicurato — sul quale sia, in definitiva, venuto a gravare l'onere economico del danno provocato dal colpevole ritardo con cui è stato corrisposto l'indennizzo al danneggiato, onere derivante dal comportameno tenuto dal suo assicuratore in violazione dei principi di correttezza e buona fede — danneggiante che ben può pretendere il ristoro di tale danno facendo a sua volta valere quella forma di responsabilità contrattuale comunemente definita da mala gestio che si differenzia, peraltro, dalle conseguenze della predettamala gestio che l'assicuratore subisce nei suoi rapporti diretti con il danneggiato, venendo in questione, nel rapporto con il danneggiante-assicurato, l'ammontare di quanto quest'ultimo si veda costretto a pagare in più rispetto a quello cui sarebbe stato tenuto se l'assicuratore si fosse comportato in buona fede nella gestione del rapporto contrattuale assicurativo, non tralasciando occasioni di pagare per tempo il dovuto. A tanto consegue che, mentre la responsabilità dell'assicuratore per mala gestio nei confronti del danneggiato ritrae disciplina e contenuto dall'art. 1224 c.c. in quanto obbligazione da ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria (e dunque, da un lato trova il suo unico presupposto nella mora, dall'altro richiede la prova, quanto al danno, della sola parte eccedente gli interessi di mora), quella nei confronti del danneggiante-assicurato (la quale — già di per sè — non incontra il limite rappresentato dal «manuale di polizza») si colloca in seno alla disciplina della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione in conseguenza di un comportamento contrario a diligenza e buona fede (e l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore postula allora anche l'allegazione dei comportamenti colpevoli che la sostanziano, mentre la determinazione del quantum sarà agevolmente commisurabile sulla base degli esiti del giudizio di responsabilità dell'assicurato verso il danneggiato).
Cass. civ. n. 477/2003
In materia di r.c.a., lo spatium deliberandi di cui all'art. 22 legge n. 990 del 1969 costituisce causa di (momentanea) improcedibilità della domanda risarcitoria, e si riferisce esclusivamente alla posizione dell'assicuratore che venga convenuto in giudizio dal danneggiato ex art. 18 della citata legge n. 990 del 1969, mai concernendo viceversa la posizione del danneggiante. (Nel formulare il suindicato principio, la S.C. ha — nel caso — giudicata infondata l'indoglianza del ricorrente affermando che esattamente il giudice di merito aveva fissato, relativamente al danneggiante, la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi prescindendo dallo spatium deliberandi in questione).
Cass. civ. n. 198/2003
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'obbligo di prededuzione imposto dall'art. 28 della legge n. 990 del 1969 in favore degli enti mutualistici non influisce sui tempi di adempimento dell'obbligazione dell'assicuratore stabiliti dall'art. 22 della stessa legge, avendo questi il dovere di pervenire entro il termine di legge alla liquidazione concorsuale del massimale e, se necessario, di porlo a disposizione dei creditori in proporzione dei rispettivi diritti, solo così ottemperando agli obblighi di comportamento secondo diligenza, correttezza e buona fede posti dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. Ne deriva che la richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato è idonea a costituire in mora l'assicuratore alla scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni indicato dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, anche se siano necessari gli adempimenti di cui all'art. 28, ai quali l'assicuratore è tenuto a provvedere nel detto termine, tranne che non dimostri l'impossibilità di osservarlo.
Cass. civ. n. 17831/2002
In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore per mala gestio — e cioè per colpevole ritardo nella corresponsione dell'indennità o comunque nel mettere a disposizione il massimale di polizza — è configurabile solamente nei confronti dell'assicurato, mentre, nei riguardi del danneggiato, in caso di esercizio di azione diretta ex art. 18 legge n. 990 del 1969, a carico dell'assicuratore è viceversa configurabile l'eventuale ritardo ingiustificato nell'adempimento della sua obbligazione in favore del terzo danneggiato che ha promosso tale azione, con pagamento degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. In tal caso, tuttavia, gli interessi e l'eventuale maggior danno non vanno rapportati alle somme liquidate come danno originario, ma al massimale di polizza, atteso che, entro detto ammontare, l'obbligo dell'assicuratore deriva dall'art. 1917 c.c., onde il colpevole ritardo nel versamento dell'indennizzo può assumere rilievo autonomo ex art. 1224 c.c. solo se la somma spettante in via definitiva al danneggiato superi il massimale stesso. La condanna dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1224 citato non determina in ogni caso per i danneggiati un credito aggiuntivo rispetto a quello derivante dalla condanna pronunciata contro il danneggiante (che non incontra il limite del massimale), atteso che quando, come nella specie, il danno originario sia inferiore al massimale di polizza, il superamento del massimale può aversi soltanto per rivalutazione e interessi, ossia per gli stessi fatti sui quali è fondata la responsabilità dell'assicuratore ex art. 1224 cit., onde i danneggiati non possono cumulare gli effetti dell'inadempimento dell'obbligazione (di valore) a carico del danneggiante con gli effetti dell'obbligazione (di valuta) a carico dell'assicuratore, dovendo perciò ritenersi che il credito dei danneggiati resti unitario nei confronti di danneggiante e assicuratore che sono obbligati in solido fino alla concorrenza dei loro debiti.
Cass. civ. n. 7437/2001
Nel caso di ritardo colposo dell'assicuratore nella liquidazione del danno spettante al danneggiato — in cui è ravvisabile una ipotesi di cosiddetta mala gestio —, sorge a carico dell'assicuratore una obbligazione ulteriore ed autonoma rispetto a quella prevista dall'art. 18 della legge n. 990 del 1969, la quale, a differenza della prima, non incontra il limite del massimale, ed ha come contenuto il pagamento degli interessi e del maggior danno, secondo la disciplina dell'art. 1224 c.c., con decorrenza dalla data di costituzione in mora dell'assicuratore, coincidente con la scadenza dello spatium deliberandi di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969.
Cass. civ. n. 4506/2001
Sussiste responsabilità ultramassimale dell'assicuratore sol che lo stesso ritardi il pagamento o la messa a disposizione del massimale, dovendosi presumere fino a prova contraria che il ritardo sia ingiustificato dalla scadenza del termine fissato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, mentre a nulla rileva se il massimale sia o meno capiente. In caso d'incapienza e disaccordo della pluralità dei danneggiati all'assicuratore non resta altro mezzo per liberarsi dalla responsabilità che mettere a disposizione il massimale.
Cass. civ. n. 2336/2001
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il termine dilatorio di sessanta giorni, previsto dall'art. 22 di tale legge, deve essere interamente decorso prima della proposizione dell'azione giudiziaria. La proponibilità dell'azione risarcitoria è condizionata dall'osservanza del predetto termine non soltanto nel caso in cui la domanda giudiziale venga proposta nei confronti dell'assicuratore, ma anche nel caso in cui essa venga proposta soltanto nei confronti del responsabile del sinistro (nella specie il proprietario dell'autoveicolo). La improponibilità, per l'anzidetta ragione, della domanda di risarcimento è, inoltre, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, e, quindi anche in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 15138/2000
La norma contenuta nell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, fissa una condizione di proponibilità dell'azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d'ufficio ed in sede di legittimità, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione tra le persone contro cui venga proposta, cumulativamente o singolarmente, per cui è improponibile anche la domanda ex art. 2054 c.c. promossa contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata inviata oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore R.C.A.
Cass. civ. n. 5344/2000
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della L. n. 990 del 1969 della preventiva richiesta di risarcimento all'assicuratore ha lo scopo di offrire l'opportunità di un accordo col danneggiato e prevenire premature domande giudiziali; pertanto, poiché il debito dell'assicuratore ha come limite il massimale di assicurazione, se lo stesso riconosce il debito e paga il massimale viene meno l'onere del danneggiato di inviargli la suddetta richiesta e di attendere il decorso dello spatium deliberandi prima di agire nei confronti del danneggiante assicurato per la parte eccedente il massimale pagato.
Cass. civ. n. 1444/2000
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la richiesta di risarcimento del danneggiato all'assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria contro l'assicuratore medesimo, ai sensi e nei termini di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, integra un atto giuridico in senso stretto, non un atto negoziale, né, in particolare, una proposta transattiva, sicché l'indicata condizione deve ritenersi soddisfatta anche quando la richiesta stessa venga formulata da un legale in nome del danneggiato. Il principio va, poi, tenuto fermo anche nel caso in cui il legale autore della richiesta nella fase extragiudiziale ed il difensore successivamente designato dal danneggiato per il giudizio non coincidano.
Cass. civ. n. 11132/1999
L'art. 22 della L. n. 990 del 1969 subordina la proponibilità della domanda risarcitoria alla (esclusiva) condizione del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'assicuratore, della lettera raccomandata contenente la richiesta risarcitoria del danneggiato, sul quale non incombe, peraltro, alcun (ulteriore) onere di indicazione analitica dei danni e della somma richiesta, ben potendo il contenuto della missiva limitarsi a far riferimento esclusivamente (ed esaustivamente) ad un sinistro delle cui conseguenze l'assicuratore debba rispondere ai sensi della legge sull'assicurazione obbligatoria, onde porlo in condizione di accertare che, presso di lui, era effettivamente stato assicurato il relativo rischio.
Cass. civ. n. 5876/1999
Nel caso in cui l'assicuratore della responsabilità civile automobilistica ritardi colposamente il pagamento dell'indennizzo al danneggiato, il danno causato dal ritardo nell'adempimento va liquidato distinguendo due ipotesi: a) ove l'indennizzo sia inferiore al massimale di polizza, spettano al danneggiato la rivalutazione ed il danno da lucro cessante (cosiddetti interessi compensativi) computato sulla somma rivalutata anno per anno, secondo i criteri stabiliti dalla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni unite; b) ove, per contro, l'indennizzo dovuto sia divenuto, a causa del colposo ritardo dell'assicuratore, superiore al massimale di polizza, spettano al danneggiato gli interessi legali ex art. 1224 c.c. sulla somma dovuta, ed eventualmente il maggior danno da svalutazione monetaria solo per la parte eccedente il danno coperto dagli interessi legali.
Cass. civ. n. 10804/1998
La disposizione dettata dall'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 trova applicazione quando è il danneggiato a proporre la domanda di risarcimento nei confronti del danneggiante ovvero dell'assicuratore e del danneggiante, mentre non dev'essere osservata quando il danneggiato sia stato soddisfatto e il danneggiante ovvero l'assicuratore che abbia pagato in luogo d'uno dei responsabili agisca in regresso contro altri responsabili od i loro assicuratori.
Cass. civ. n. 4677/1998
La domanda di condanna dell'assicuratore in misura superiore al massimale di polizza, per colposa inerzia nella liquidazione dell'indennizzo, se proposta per la prima volta in appello, costituisce domanda nuova ed è pertanto inammissibile. Tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanata dall'acquiescenza delle parti o dall'accettazione espressa del contraddittorio.
Cass. civ. n. 133/1998
Sussiste il vizio di ultrapetita se il giudice condanna l'assicuratore della responsabilità civile stradale alla rivalutazione del massimale, per svalutazione monetaria e interessi maturati, ove il danneggiato in primo grado chieda il risarcimento di «tutti» i danni da sinistro, perché tale locuzione non può comprendere quelli conseguenti al colpevole ritardo dell'assicuratore, fatto costitutivo diverso rispetto all'illecito del danneggiante.
Cass. civ. n. 9224/1997
L'assicuratore della responsabilità civile del danneggiante, condannato in primo grado all'integrale risarcimento del danno subito dal danneggiato da sinistro stradale per agire in rivalsa nei confronti dell'assicuratore di un altro soggetto ritenuto in secondo grado come responsabile (esclusivo o concorrente) del sinistro, non ha l'obbligo di espletare preventivamente gli adempimenti previsti dall'art. 22 L. 24 dicembre 1969 n. 990.
Cass. civ. n. 5531/1997
La condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, prevista dall'art. 22 L. 24 dicembre 1969, n. 990, deve ritenersi soddisfatta dalla previa richiesta di risarcimento all'assicuratore formulata da un legale in nome e per conto dei genitori di un danneggiato minorenne, non rilevando che il giudizio sia stato instaurato successivamente al raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, cui non incombe alcun onere di reiterare la richiesta.
Cass. civ. n. 3353/1997
Il ritardo dell'assicuratore nel risarcire il danneggiato da sinistro stradale è costitutivo dell'accessorio obbligo di risarcirgli anche gli interessi moratori e il maggior danno da svalutazione monetaria (art. 1224 c.c.) — se tempestivamente richiesti — con decorrenza dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 22 L. 24 dicembre 1969 n. 990, salvo che l'assicuratore dimostri che detto ritardo non gli è imputabile (art. 1218 c.c.), o che lo è divenuto successivamente alla scadenza predetta.
Cass. civ. n. 3278/1997
Se il danneggiato da sinistro stradale si costituisce parte civile nel processo penale - in cui a tal fine non è necessario il previo espletamento delle formalità previste dall'art. 22 della L. 24 dicembre 1969 n. 990 - contro il responsabile civile, e questi viene condannato, con sentenza penale irrevocabile, al risarcimento a favore della parte civile, da liquidare in separata sede, detto danneggiato può agire per tale liquidazione in sede civile nei confronti dello stesso responsabile, senza che a ciò osti il mancato tempestivo espletamento delle succitate formalità - neppure nel caso in cui il convenuto abbia chiamato in garanzia la sua assicurazione - poiché si tratta della medesima azione risarcitoria, già utilmente esercitata in sede penale, in cui l'interesse pubblico al sollecito accertamento del fatto - reato e della responsabilità dell'imputato, prevale su quello ad una definizione stragiudiziale del risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 760/1997
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il termine di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, decorrente dalla richiesta di risarcimento, costituisce per l'assicuratore uno spatium deliberandi in ordine a tale richiesta, che, finché non sia trascorso, impedisce di far valere la mora dell'assicuratore e di configurare una responsabilità extra massimale per rivalutazione e interessi, ma non esonera dall'obbligo di corrispondere, per il suddetto periodo, rivalutazione e interessi quali componenti del danno subito dal terzo.
Cass. civ. n. 8367/1996
Il principio fissato dall'art. 2945, comma secondo, c.c., secondo il quale quando l'interruzione della prescrizione derivi da atto di citazione idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, l'interruzione medesima si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo procedimento trova deroga nella sola ipotesi di estinzione del processo, ai sensi del terzo comma della stessa norma e, pertanto, resta applicabile anche nel caso in cui detta sentenza dichiari l'improponibilità della domanda, come quando, in tema di azione risarcitoria per i danni derivati da incidente stradale, non si sia provveduto alla preventiva richiesta all'assicuratore e non sia decorso il termine di sessanta giorni da tale richiesta, ai sensi dell'art. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Cass. civ. n. 11183/1995
Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora l'assicuratore, direttamente obbligato ex lege verso il danneggiato per il danno da costui subito, lasci trascorrere il periodo di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta rivoltagli ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969 o, comunque, un periodo di tempo congruo dal momento in cui la richiesta stessa abbia assunto, con l'integrazione del suo contenuto originario, significato di costituzione in mora, ritardando o rifiutando senza giustificato motivo la prestazione indennitaria, è tenuto a corrispondere, anche oltre il massimale, gli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c., a far tempo dalla scadenza dello spatium deliberandi e non dall'evento lesivo. (Nella specie, i periti nominati in sede penale avevano depositato il loro elaborato nel novembre del 1983, accertando, a carico del danneggiato nel sinistro, una nevrosi post-traumatica suscettibile di miglioramento e di guarigione clinica; il giudice di merito — con una motivazione che la S.C. ha giudicato essere adeguatamente motivata e immune da vizi logici — avevano ritenuto in mora colpevole l'assicuratore solo a far data dall'1 gennaio 1984, in considerazione dei risultati della perizia e dell'epoca del suo deposito).
Cass. civ. n. 7584/1995
In tema di assicurazione obbligatoria della Rca, l'onere dell'invio della lettera raccomandata contenente la richiesta di risarcimento del danno previsto dall'art. 22 L. n. 990/69, è adempiuto qualora la suddetta lettera sia inviata all'agenzia dell'impresa assicuratrice presso la quale è stato concluso il contratto.
Cass. civ. n. 4024/1995
In tema di disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, il limite del massimale di polizza può essere superato quando l'assicuratore, trascorso lo spatium deliberandi a lui concesso dalla legge dopo la richiesta dell'indennizzo rivoltogli dal danneggiato con tutti gli elementi per esso necessari, si renda colpevole, violando gli obblighi della correttezza e diligenza, di un ingiustificato ritardo nel pagamento di quanto dovuto entro il limite del massimale; a tal fine - a fronte della deduzione del danneggiato sul fatto obiettivo dell'inadempimento - incombe all'assicuratore dare la prova che il pregiudizio del ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile per essere stata ragionevolmente contestabile la responsabilità del proprio assicurato; restando al giudice del merito il compito di accertare, mediante una valutazione ex ante delle circostanze relative alla fattispecie concreta, se il ritardo dell'assicuratore trovi o meno giustificazione per essere la domanda risarcitoria manifestamente eccessiva ovvero se la responsabilità dell'assicurato era seriamente contestabile.
Cass. civ. n. 2103/1995
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la norma dell'art. 22, L. 24 dicembre 1969, n. 990, che richiede la previa istanza di risarcimento all'assicuratore, non è immediatamente operativa, ma si inserisce in un complesso sistema, del quale costituisce parte integrante l'art. 8 (Recte: 18 - N.d.R.), che per la prima volta ha introdotto l'istituto dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore sia pure entro i limiti delle somme per le quali sia stata stipulata l'assicurazione. Pertanto, va esclusa l'applicabilità dell'art. 22 legge del 1969, n. 990 ad un sinistro avvenuto in epoca antecedente al 14 giugno 1971, data di entrata in vigore della detta legge, la quale diversamente verrebbe a produrre effetti giuridici di natura sostanziale su un rapporto, quello tra danneggiato ed assicuratore, non previsto dalla precedente normativa.
Cass. civ. n. 621/1995
Nel giudizio sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dei quali è obbligatoria l'assicurazione, il giudice non può condannare l'assicuratore a risarcire il danno al danneggiato oltre i limiti del massimale o a rifondere all'assicurato, oltre i predetti limiti, le somme che questo è obbligato a risarcire al danneggiato quando la responsabilità per i danni della mora colpevole dell'assicuratore, nel primo caso, o quella per la mala gestiodell'assicuratore, nella seconda ipotesi, non siano state fatte rispettivamente valere dal danneggiato o dall'assicurato.
Cass. civ. n. 591/1995
Deve essere espressamente formulata e non può essere proposta per la prima volta in appello la domanda del soggetto, rimasto danneggiato in un sinistro causato dalla circolazione di un veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria, diretta ad ottenere dall'assicuratore del responsabile, nel quadro dell'azione diretta prevista dall'art. 18 della legge n. 990 del 1969, in aggiunta al pagamento diretto dell'indennizzo assicurativo, gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno (anche da svalutazione monetaria) ex art. 1224 c.c. (dovuti oltre il massimale assicurativo - riguardante il debito di indennizzo – nel caso in cui l'assicuratore senza valida giustificazione adempia dopo il decorso del termine di 60 giorni previsto dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969).
Cass. civ. n. 11329/1994
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo direttamente al danneggiato, insorgente nel momento in cui si verifica l'evento ed includente, nei limiti del massimale di polizza, gli interessi e la rivalutazione monetaria del credito risarcitorio a partire dalla data del fatto illecito, è del tutto distinto dalla obbligazione ricollegabile al colposo ritardo dello stesso assicuratore nell'adempimento, per il superamento della scadenza dello spatium deliberandi previsto dall'art. 22 della legge 29 dicembre 1969, n. 990, che ha per oggetto la prestazione degli interessi di mora e del maggior danno per sopravvenuta svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 c.c.; ne consegue che il giudice non può condannare l'assicuratore a risarcire il danno al danneggiato oltre i limiti del massimale quando la responsabilità per i danni della mora colpevole dell'assicuratore non sia stata fatta valere dal danneggiato con specifica domanda.
Cass. civ. n. 2988/1994
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 di richiedere il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria può esser soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla norma, purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti e siano state, poi, condotte trattative di liquidazione del danno, o pagata una provvisionale, dai quali risulti che l'assicuratore è a conoscenza della richiesta e ne ha potuto valutare la fondatezza.
Cass. civ. n. 2436/1994
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile inerente alla circolazione di veicoli a motore o natanti, il principio, secondo cui l'assicuratore risponde, ai sensi dell'art. 1224 c.c., dei danni anche oltre il massimale di polizza, ove ingiustificatamente ritardi il pagamento della indennità dovuta dopo la data di scadenza dello spatium deliberandi all'uopo assegnatogli, comporta l'obbligo di pagamento degli interessi di mora e della svalutazione monetaria relativi alla somma da lui originariamente dovuta nei limiti del massimale e non anche alla somma sin dall'origine eccedente tale limite, con la conseguenza che, se il credito del danneggiato, alla data in cui l'indennizzo avrebbe dovuto essere pagato, già superi il limite del massimale, gli interessi e la rivalutazione eventualmente dovuti, oltre tale limite, dall'assicuratore per effetto della sua accessoria e coordinata obbligazione di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nel pagamento dell'indennizzo, debbono essere calcolati solo su questo indennizzo e non sulle ulteriori somme spettanti al danneggiato per il maggior danno subito.
Cass. civ. n. 2313/1994
In tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale, la chiamata in garanzia formulata dal proprietario del veicolo e dal suo assicuratore, convenuti dal danneggiato, nei confronti dell'impresa designata alla gestione del Fondo per le vittime della strada, non è soggetta alla condizione di proponibilità di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, essendo l'ivi previsto invio preventivo di lettera raccomandata, contenente la richiesta di risarcimento, adempimento imposto soltanto al danneggiato.
Cass. civ. n. 2177/1994
In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicuratore, il quale, entro sessanta giorni dalla richiesta (che, di per sé, consenta di valutare la fondatezza e l'entità del danno), ometta di adempiere all'obbligazione di corrispondere il risarcimento al danneggiato, è tenuto, anche oltre i limiti del massimale, a risarcire il danno cagionato dal suo ritardo, ivi compreso quello conseguente all'incidenza della svalutazione e degli interessi, a meno che non provi che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile. In caso d'inerzia del danneggiato, sussiste la legittimazione e l'interesse dell'assicurato a far valere l'indicata responsabilità dell'assicuratore, agendo l'assicurato a tutela del proprio diritto ad essere tenuto indenne di quanto dovuto al terzo danneggiato (art. 1917, primo comma, c.c.).
Cass. civ. n. 192/1994
Il maggior danno che l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuta a risarcire, ai sensi dell'art. 1224 c.c., nel caso di ingiustificato ritardo nella liquidazione dell'indennizzo dovuto, è comprensivo anche dell'interesse di mora maturato nel periodo di tempo al quale la svalutazione si riferisce, salvo che l'interesse sia superiore, in percentuale, all'indice Istat di riferimento.
Cass. civ. n. 7750/1993
Anche con riguardo all'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli o natanti a motore, nel caso in cui il massimale della polizza, risulti inferiore all'entità economica del danno da indennizzare, sicché la copertura assicurativa è soltanto parziale, la situazione di mora in cui l'assicuratore incorra, per il mancato o ritardato pagamento dell'indennizzo, non può comportare la trasformazione di detta copertura da parziale in totale, dato che per l'accessoria obbligazione risarcitoria insorgente a carico dell'assicuratore il ristoro dei danni a norma dell'art. 1224 c.c. è da conteggiare — sia per quanto riguarda gli interessi sia per quanto riguarda la rivalutazione monetaria — prendendo a base del calcolo la somma di denaro dovuta, corrispondente al massimale, e non tempestivamente corrisposta.
Cass. civ. n. 7282/1993
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli e natanti, la responsabilità dell'assicuratore oltre il massimale, per non aver provveduto alla liquidazione del danno entro il termine concesso dall'art. 22, L. 24 dicembre 1969, n. 990, sussiste anche in relazione al danno biologico, in presenza di lesioni alla persona, atteso che tale danno non sfugge in assoluto ad una valutazione preventiva, potendo il grado del pregiudizio essere accertato, con sufficiente approssimazione, con riguardo all'incidenza delle lesioni subite sulla integrità psico-fisica del danneggiato. *
Cass. civ. n. 7150/1993
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere della richiesta di risarcimento all'assicuratore, stabilito dall'art. 22, L. 24 dicembre 1969, n. 990, non è assolto dall'invio della raccomandata ad agenzia priva, in materia di liquidazione dei danni e transazione delle liti, del potere di rappresentanza della compagnia assicuratrice, perché una siffatta richiesta non soddisfa la finalità del sopra citato art. 22 di permettere all'assicuratore uno spazio di tempo per decidere, previ gli opportuni accertamenti, sulla convenienza di opporsi alla pretesa risarcitoria o di prevenire la lite con proposte transattive.
Cass. civ. n. 6840/1993
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, l'onere della previa richiesta di risarcimento del danno prevista dall'art. 22, L. 24 dicembre 1969, n. 990, non viene meno per il danneggiato che, essendosi costituito parte civile, contro il responsabile nel processo penale, ove le formalità previste dal citato art. 22 non debbono essere obbligatoriamente osservate, ed avendo ottenuto la condanna di questo al risarcimento dei danni, intenda agire in sede civile contro l'assicuratore (del responsabile) che non abbia partecipato a quel processo.
Cass. civ. n. 6801/1993
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, trascorso il periodo di sessanta giorni, concesso all'assicuratore della Rca per valutare la fondatezza della richiesta risarcitoria o comunque un congruo termine per procedere agli opportuni accertamenti, il ritardo nella liquidazione del danno comporta la responsabilità ultra massimale del detto assicuratore, a meno che egli non provi che il ritardo medesimo sia dipeso da causa a lui non imputabile. Tale causa, peraltro, non può essere identificata nella sola mancata specificazione dell'ammontare del danno, qualora dalla parte richiedente siano stati offerti elementi tali da consentire all'assicuratore di valutare autonomamente detto ammontare, in modo da formulare un'offerta o quanto meno una proposta di pagamento.
Cass. civ. n. 3890/1993
L'azione che il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di veicolo, per il quale vi è obbligo di assicurazione, propone, ai sensi dell'art. 1224 c.c., contro l'assicuratore per i danni conseguenti al ritardato pagamento dell'indennizzo, avendo propria fonte nel colpevole ritardo nell'adempimento della obbligazione indennitaria dell'assicuratore costituito in mora, ai sensi dell'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, non impedisce l'esercizio della diversa azione all'assicurato per il risarcimento del danno derivato dalla cattiva gestione del patto di lite nei confronti dell'assicuratore (cosiddetta mala gestio).
Cass. civ. n. 11847/1992
In tema di risarcimento dei danni prodotti da circolazione di veicoli a motori, la lettera raccomandata spedita, ai sensi dell'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, dal danneggiato all'assicuratore del danneggiante per richiedere il risarcimento dovutogli costituisce atto interruttivo della prescrizione in coincidenza con il quale inizia il decorso di un nuovo termine prescrizionale, il cui dies a quo non può essere differito alla scadenza del termine di sessanta giorni, che costituisce lo spatium deliberandi, accordato dal legislatore all'assicuratore per l'eventuale composizione bonaria della controversia, e non ha incidenza sulla disciplina ordinaria della prescrizione e della sua interruzione.
Cass. civ. n. 11561/1992
Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il massimale di polizza costituisce il limite dell'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo direttamente al danneggiato che ne abbia fatto richiesta, vertendosi in tema di obbligazione che conserva il suo carattere di debito contrattuale di valuta pur quando ne sia beneficiario il danneggiato, anziché l'assicurato, ma non anche dell'obbligo ulteriore dell'assicuratore medesimo verso detto danneggiato per interessi moratori ed eventuale risarcimento del maggior danno derivante, ai sensi dell'art. 1224 c.c., dall'ingiustificato inadempimento nonostante la scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni da quella richiesta, atteso che tale ultimo obbligo, trovando fonte genetica autonoma e distinta nell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo, alla quale deve, conseguentemente, farsi riferimento per la determinazione del suo ammontare (anziché al debito risarcitorio per la responsabilità aquiliana), resta svincolato dall'indicata limitazione contenuta nella polizza assicurativa.
Cass. civ. n. 8000/1992
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la regola della improponibilità della domanda risarcitoria se non preceduta dalla richiesta del danno all'assicuratore del danneggiante ai sensi e nei modi di cui all'art. 22 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, non è applicabile, in base al principio ad impossibilia nemo tenetur, quando il danneggiato si sia trovato nella non colpevole impossibilità di identificare l'assicuratore, e quindi di provvedere al suddetto adempimento. Tale incolpevole impossibilità ricorre quando il responsabile del danno abbia rifiutato di indicare il nome dell'assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, non esistendo nel nostro ordinamento un sistema di pubblicità dei contratti assicurativi che consenta al danneggiato di attingere notizie.
Cass. civ. n. 7194/1992
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la richiesta del risarcimento con lettera raccomandata all'assicuratore, ai sensi degli artt. 22, L. 24 dicembre 1969, n. 990 ed 8, D.L. 26 settembre 1978, n. 576, conv. con modif. in L. 24 novembre 1978, n. 738, determina un'interruzione istantanea del termine di prescrizione, il quale riprende a decorrere senza subire differimento o sospensione fino alla scadenza dello spatium deliberandi accordato all'assicuratore stesso, tenendo conto che questo non incide sulle possibilità di esercizio del diritto del danneggiato (non identificabili con la sola azione giudiziale), e che, inoltre, le ipotesi di sospensione della prescrizione sono esclusivamente quelle previste, con elencazione tassativa, dagli artt. 2941 e 2942 c.c.
Cass. civ. n. 2331/1992
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore, l'assicuratore, nei casi di danno conseguente a lesioni personali guarite oltre il termine di quaranta giorni, è costituito in mora (trascorso lo spatium deliberandi previsto dalla legge) per effetto della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la richiesta di risarcimento, ai sensi dell'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, senza che sia necessario che siano anche osservate le modalità, quali l'indicazione e la certificazione dell'avvenuta guarigione, prescritta dall'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39), che si riferisce ai casi di danni a cose o conseguenti a lesioni guarite entro i quaranta giorni.
Cass. civ. n. 12421/1991
La richiesta di risarcimento del danno rivolta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, non ha l'effetto di costituire in mora l'assicuratore anche nei confronti dell'ente gestore di assicurazione sociale per il rimborso delle prestazioni mediche ed ospedaliere da questo erogate in favore del danneggiato.
Cass. civ. n. 12165/1991
La persona trasportata a titolo di cortesia nel veicolo coinvolto in un incidente stradale verificatosi prima della data di entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (conv. in L. 26 febbraio 1977 n. 39), che, con effetto non retroattivo, ha esteso ai terzi trasportati l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli destinati al trasporto di persone, non ha l'onere di far precedere la sua domanda di risarcimento del danno contro il conducente (e/o proprietario) del veicolo nel quale era trasportata dalla richiesta prescritta dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969.
Cass. civ. n. 12006/1991
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione a norma della L. 24 dicembre 1969 n. 990, l'art. 22 di tale legge, il quale subordina la proponibilità dell'azione risarcitoria, inclusa quella formulata soltanto contro il responsabile, alla richiesta del danno all'assicuratore, nonché al decorso di sessanta giorni da tale richiesta, trova applicazione, tenendo conto del difetto di espresse limitazioni e dellaratio della disposizione medesima (favore per il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze di risarcimento), anche con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto che assuma a sua volta la responsabilità dell'attore.
Cass. civ. n. 10931/1991
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile inerente alla circolazione di veicoli a motore o natanti, il principio, secondo cui l'assicuratore risponde oltre il massimale di polizza, per interessi di mora e maggior danno exart. 1224 c.c., ove ingiustificatamente ritardi l'adempimento della prestazione dopo la data di scadenza dello spatium deliberandi all'uopo assegnatogli, comporta che, se il credito del danneggiato (comprensivo di interessi compensativi e rivalutazione dal dì del sinistro) già superi alla suddetta data il limite del massimale, l'obbligazione dell'assicuratore stesso va liquidata provvedendo alla cosiddetta rivalutazione di quel massimale in relazione al sopravvenuto deprezzamento della moneta (con l'aggiunta degli interessi di mora quando non già inclusi nell'indice di rivalutazione adottato), ferma poi restando, sul massimale così rivalutato, la debenza degli interessi legali dalla decisione fino al saldo.
Cass. civ. n. 8168/1991
Qualora, nel corso del giudizio promosso dal danneggiato in incidente stradale contro il danneggiato ed il suo assicuratore, si verifichi, per l'intero credito risarcitorio o per una parte di esso, surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., ovvero cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c., il surrogante o cessionario si pone nella qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, e, come tale, resta soggetto alle stesse eccezioni opponibili al surrogato o cedente, incluse le eccezioni processuali, come quella d'improponibilità della domanda per difetto della preventiva richiesta stragiudiziale contemplata dall'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.
Cass. civ. n. 6894/1991
Al fine della proponibilità dell'azione risarcitoria per danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti, secondo le previsioni dell'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, deve ritenersi idonea la richiesta rivolta dal danneggiato alla compagnia di assicurazione risultante dai documenti accompagnatori del veicolo assicurato, senza che possa farsi carico al danneggiato medesimo di indagare sull'effettiva operatività della garanzia assicurativa (sempre che non risulti che sia stato reso edotto, prima dell'azione, dell'inoperatività di tale garanzia).
Cass. civ. n. 5249/1991
Nell'ipotesi di danno cagionato da veicolo straniero circolante in Italia, il danneggiato, prima di iniziare l'azione giudiziaria, deve a pena di improponibilità della stessa indirizzare all'ufficio centrale italiano (U.C.I.) la richiesta di risarcimento, nelle forme e con l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, risultando altrimenti frustrato lo scopo perseguito dalla norma in questione, di rendere possibile la composizione stragiudiziale della pretesa del danneggiato, con minor aggravio di spese e riduzione della litigiosità.
Cass. civ. n. 2502/1991
In tema di responsabilità civile da circolazione stradale l'inesistenza di un contratto assicurativo valido tra l'assicurato danneggiante e l'assicuratore non esime il danneggiato dall'onere di far precedere l'azione giudiziaria per il risarcimento dalla richiesta dello stesso all'impresa designata o all'INA, gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, ai quali è concesso il termine di sessanta giorni di cui all'art. 22 della L. 24 novembre 1969, n. 990 per decidere in ordine a tale richiesta e per evitare eventualmente l'azione giudiziaria e le conseguenti spese.
–
In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, l'onere previsto a carico del danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 di chiedere il risarcimento del danno alla società assicuratrice e di attendere sessanta giorni prima di promuovere l'azione giudiziaria, non viene meno quando il danneggiato - dopo aver eseguito un sequestro conservativo nei confronti del responsabile civile ai sensi dell'art. 2034 c.c. - convenga costui in giudizio per la convalida e, contemporaneamente, per la causa di merito, poiché la decisione di quest'ultima, qualora sia favorevole al danneggiato, non limita i suoi effetti all'assicurato, ma, in virtù dell'obbligatorietà dell'assicurazione, si estendono, aggravati dai costi del processo nei limiti di cui all'art. 1917, terzo comma, c.c., all'assicuratore stesso.
Cass. civ. n. 890/1991
L'assicuratore della responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore o natanti, convenuto dal danneggiato con l'azione diretta, non può essere condannato al pagamento degli interessi moratori e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria con riguardo alle somme da lui offerte al danneggiato e da questi rifiutate perché ritenute inadeguate, stante la possibilità per il danneggiato di accettarle con riserva di imputarle alla liquidazione definitiva.
Cass. civ. n. 8617/1990
In tema di assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'obbligo - posto a carico del danneggiato - della preventiva richiesta di risarcimento, cui l'art. 22 della L. 24 dicembre 1969 n. 990 subordina la proponibilità dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, è rivolto a favorire la composizione stragiudiziale della vertenza, per cui, una volta che il danneggiato vi abbia adempiuto, lo stesso obbligo non può essere posto a carico dell'assicuratore che, surrogandosi al danneggiato, ai sensi dell'art. 1916 c.c., agisca per il recupero delle indennità a questi corrisposte perchè, subentrando nella medesima posizione giuridica del detto danneggiato, ha facoltà di avvalersi dell'avvenuto adempimento della formalità prevista dal citato art. 22 e degli effetti che ne derivano in ordine alla proponibilità dell'azione.
Cass. civ. n. 6793/1990
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la responsabilità dell'impresa assicuratrice, successivamente posta in liquidazione, oltre il limite del massimale di polizza per la ingiustificata resistenza alle pretese del danneggiato, sussiste per i danni conseguenti al ritardo subiti dal danneggiato fino al momento della cessione del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione all'impresa cessionaria, poiché, da questo momento, la prima non ha più la possibilità di gestire la controversia mentre la seconda assume tutti gli oneri relativi alla liquidazione del danno e costituisce, pertanto, l'unico soggetto, al quale può farsi risalire il ritardo nella liquidazione del danno.
Cass. civ. n. 4967/1988
La disposizione di cui all'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che subordina l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno al decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata all'assicuratore, non trova applicazione nell'ipotesi dell'azione di garanzia che l'assicurato convenuto in giudizio dal terzo danneggiato proponga nei confronti dell'assicuratore stesso.
Cass. civ. n. 2120/1988
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicuratore trascorso lo spatium deliberandi previsto per il caso di azione diretta del danneggiato dall'art. 22 della L. n. 990 del 1969, è obbligato in caso di colpa — anche lieve — nella gestione della lite, a risarcire il danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. e, quindi, alla corresponsione degli interessi moratori, oltre i limiti del massimale anche quando sia stato convenuto in giudizio a seguito di chiamata in rivalsa da parte del danneggiante-assicurato.
Cass. civ. n. 339/1988
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'onere che l'art. 22 della legge pone a carico del danneggiato per la richiesta di risarcimento del danno va osservato anche nei confronti dei terzi chiamati in causa dal convenuto, quando l'attore estenda a costoro la domanda di risarcimento, in quanto tale norma, al fine di garantire all'assicuratore del terzo, chiamato in causa, lo spatium deliberandi (di giorni 60 dall'avvenuta comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) diretto a facilitare la soluzione stragiudiziale della controversia, e di evitare disparità di trattamento fra l'originario convenuto e gli altri chiamati in causa, deve essere osservata tutte le volte che l'attore avanzi pretese risarcitorie, oltre che verso l'originario convenuto, anche nei confronti di tutte le altre parti in causa, salvo il caso in cui il danneggiato abbia fornito la prova della materiale impossibilità di identificare l'istituto assicuratore del danneggiante.
Cass. civ. n. 5947/1985
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'obbligazione dell'assicuratore, nei confronti del terzo danneggiato che abbia fatto richiesta del risarcimento ai sensi dell'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, integra un debito pecuniario, come tale soggetto al principio nominalistico, in quanto ha ad oggetto la corresponsione a detto terzo non del risarcimento del danno arrecato dall'assicurato, ma dell'indennizzo a quest'ultimo dovuto in base al contratto di assicurazione, nel limite del massimale pattuito. La suddetta obbligazione conserva la natura di debito di valuta anche dopo il sessantesimo giorno successivo alla richiesta del danneggiato, ma il decorso di questo termine, senza che l'assicuratore provveda a versare al danneggiato quanto dovuto (in difetto di valide giustificazioni), comporta, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., che l'assicuratore medesimo è tenuto agli interessi moratori ed al risarcimento dell'eventuale maggior danno che venga dedotto e provato, e tale ulteriore obbligo sussiste anche oltre i limiti del suddetto massimale, trattandosi di debito che ha una causa propria e distinta da quella del contratto di assicurazione (derivando dal colpevole inadempimento dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo).
Cass. civ. n. 121/1981
L'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, secondo cui l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all'assicuratore del danneggiante, trova applicazione solo per l'azione risarcitoria del danneggiato, non anche per la diversa ipotesi in cui uno dei danneggianti, condannato all'integrale risarcimento, agisca in regresso contro gli altri danneggianti, a norma dell'art. 2055 cod. civ.