(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo direttamente al danneggiato, insorgente nel momento in cui si verifica l'evento ed includente, nei limiti del massimale di polizza, gli interessi e la rivalutazione monetaria del credito risarcitorio a partire dalla data del fatto illecito, č del tutto distinto dalla obbligazione ricollegabile al colposo ritardo dello stesso assicuratore nell'adempimento, per il superamento della scadenza dello spatium deliberandi previsto dall'art. 22 della legge 29 dicembre 1969, n. 990, che ha per oggetto la prestazione degli interessi di mora e del maggior danno per sopravvenuta svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 c.c.; ne consegue che il giudice non puō condannare l'assicuratore a risarcire il danno al danneggiato oltre i limiti del massimale quando la responsabilitā per i danni della mora colpevole dell'assicuratore non sia stata fatta valere dal danneggiato con specifica domanda.