(massima n. 1)
Il principio fissato dall'art. 2945, comma secondo, c.c., secondo il quale quando l'interruzione della prescrizione derivi da atto di citazione idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, l'interruzione medesima si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo procedimento trova deroga nella sola ipotesi di estinzione del processo, ai sensi del terzo comma della stessa norma e, pertanto, resta applicabile anche nel caso in cui detta sentenza dichiari l'improponibilitą della domanda, come quando, in tema di azione risarcitoria per i danni derivati da incidente stradale, non si sia provveduto alla preventiva richiesta all'assicuratore e non sia decorso il termine di sessanta giorni da tale richiesta, ai sensi dell'art. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990.