(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ne consegue che la messa in mora non produce i suoi effetti se non dal sessantesimo giorno, come indicato nell'articolo citato.