(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la richiesta del risarcimento con lettera raccomandata all'assicuratore, ai sensi degli artt. 22, L. 24 dicembre 1969, n. 990 ed 8, D.L. 26 settembre 1978, n. 576, conv. con modif. in L. 24 novembre 1978, n. 738, determina un'interruzione istantanea del termine di prescrizione, il quale riprende a decorrere senza subire differimento o sospensione fino alla scadenza dello spatium deliberandi accordato all'assicuratore stesso, tenendo conto che questo non incide sulle possibilitą di esercizio del diritto del danneggiato (non identificabili con la sola azione giudiziale), e che, inoltre, le ipotesi di sospensione della prescrizione sono esclusivamente quelle previste, con elencazione tassativa, dagli artt. 2941 e 2942 c.c.