(massima n. 1)
In materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione diretta dell'assicuratore (o dell'impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) verso il danneggiato ha per oggetto l'indennizzo derivante dal contratto assicurativo; essa, pertanto, anche quando è adempiuta nei confronti diretti del danneggiato (se questi esercita l'azione riconosciutagli dall'art. 18 dalla legge n. 990 del 1969 decorso il termine di cui all'art. 22), ha natura pecuniaria (debito di valuta) e non si trasforma in debito di valore quale è quello del danneggiante-assicurato, perché l'iniziativa del danneggiato non ha altro effetto che quello di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione dell'assicuratore. Ne consegue che il giudice, nel liquidare l'indennizzo al danneggiato, deve sì considerare che il debito del danneggiante assicurato è di valore, perché questi risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale, ma deve calcolarne l'ammontare pur sempre nei limiti del massimale.