(massima n. 1)
Anche con riguardo all'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli o natanti a motore, nel caso in cui il massimale della polizza, risulti inferiore all'entità economica del danno da indennizzare, sicché la copertura assicurativa è soltanto parziale, la situazione di mora in cui l'assicuratore incorra, per il mancato o ritardato pagamento dell'indennizzo, non può comportare la trasformazione di detta copertura da parziale in totale, dato che per l'accessoria obbligazione risarcitoria insorgente a carico dell'assicuratore il ristoro dei danni a norma dell'art. 1224 c.c. è da conteggiare — sia per quanto riguarda gli interessi sia per quanto riguarda la rivalutazione monetaria — prendendo a base del calcolo la somma di denaro dovuta, corrispondente al massimale, e non tempestivamente corrisposta.