(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la responsabilità dell'impresa assicuratrice, successivamente posta in liquidazione, oltre il limite del massimale di polizza per la ingiustificata resistenza alle pretese del danneggiato, sussiste per i danni conseguenti al ritardo subiti dal danneggiato fino al momento della cessione del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione all'impresa cessionaria, poiché, da questo momento, la prima non ha più la possibilità di gestire la controversia mentre la seconda assume tutti gli oneri relativi alla liquidazione del danno e costituisce, pertanto, l'unico soggetto, al quale può farsi risalire il ritardo nella liquidazione del danno.