(massima n. 1)
La norma contenuta nell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, fissa una condizione di proponibilitā dell'azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d'ufficio ed in sede di legittimitā, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Detta condizione di proponibilitā č posta dalla legge senza distinzione tra le persone contro cui venga proposta, cumulativamente o singolarmente, per cui č improponibile anche la domanda ex art. 2054 c.c. promossa contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata inviata oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore R.C.A.