(massima n. 3)
Quando vi siano pił corresponsabili del fatto, con riguardo ad incidenti dovuti alla circolazione di veicoli a motore, l'impresa assicuratrice che sia designata al risarcimento del danno prodotto da uno dei veicoli non identificato e non assicurato, ai sensi degli artt. 19 e 20, L. n. 990 del 1969, non si sottrae al principio della solidarietą nel debito risarcitorio, fermo restando il limite costituito dal massimale di legge, in difetto di una espressa deroga a tale principio. Diversamente si verificherebbe una ingiusta sperequazione a danno del conducente identificato, che sarebbe costretto a subire l'intero risarcimento del danno, anche nel caso in cui sia riconosciuto colpevole, in misura minima, della produzione dell'evento dannoso.