(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la condizione di proponibilitā prevista dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ratione temporis applicabile) secondo cui l'azione per il risarcimento puō essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto i danni all'assicuratore , che non pone alcuna distinzione in ordine al soggetto contro il quale l'azione č proposta, e mira a favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, č richiesta anche con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal responsabile, convenuto dal danneggiato, nei confronti del proprio assicuratore per essere tenuto indenne delle conseguenze dell'eventuale soccombenza. (Nella specie, il danneggiato aveva convenuto in giudizio la conducente e la proprietaria dell'autovettura investitrice che avevano chiamato in garanzia l'assicuratore e la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l'eccezione di improponibilitā formulata dalle convenute).