(massima n. 1)
La persona trasportata a titolo di cortesia nel veicolo coinvolto in un incidente stradale verificatosi prima della data di entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (conv. in L. 26 febbraio 1977 n. 39), che, con effetto non retroattivo, ha esteso ai terzi trasportati l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli destinati al trasporto di persone, non ha l'onere di far precedere la sua domanda di risarcimento del danno contro il conducente (e/o proprietario) del veicolo nel quale era trasportata dalla richiesta prescritta dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969.