(massima n. 1)
In tema di responsabilitā civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi č obbligo di assicurazione a norma della L. 24 dicembre 1969 n. 990, l'art. 22 di tale legge, il quale subordina la proponibilitā dell'azione risarcitoria, inclusa quella formulata soltanto contro il responsabile, alla richiesta del danno all'assicuratore, nonché al decorso di sessanta giorni da tale richiesta, trova applicazione, tenendo conto del difetto di espresse limitazioni e dellaratio della disposizione medesima (favore per il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze di risarcimento), anche con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto che assuma a sua volta la responsabilitā dell'attore.