(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilitą civile da circolazione stradale, l'onere della previa richiesta di risarcimento del danno prevista dall'art. 22, L. 24 dicembre 1969, n. 990, non viene meno per il danneggiato che, essendosi costituito parte civile, contro il responsabile nel processo penale, ove le formalitą previste dal citato art. 22 non debbono essere obbligatoriamente osservate, ed avendo ottenuto la condanna di questo al risarcimento dei danni, intenda agire in sede civile contro l'assicuratore (del responsabile) che non abbia partecipato a quel processo.