(massima n. 2)
In tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, l'applicazione della seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c. - ai sensi della quale il termine breve di prescrizione di due anni decorre dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile - esige che deve trattarsi non di qualsivoglia sentenza penale ma solo di sentenze che non dichiarano l'estinzione del reato per prescrizione e, cioè, di sentenze di condanna nonché di assoluzione per motivi diversi dalla predetta estinzione; peraltro, poiché a norma dell'art. 648, comma primo, c.p.p., sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione, l'irrevocabilità di una sentenza penale non dipende dal suo contenuto, ma discende solo dal fatto che essa sia stata pronunziata in giudizio e non sia impugnabile, per cui la qualità della irrevocabilità delle sentenze penali investe sia quelle di condanna che di proscioglimento (art. 529 c.p.p., sentenze di proscioglimento, e art. 530 c.p.p., sentenze di assoluzione).